Imputazione coatta per diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto (Cass. pen. Sez. II n. 28259 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di qualificare giuridicamente il fatto spetta al giudice e non è circoscritto al solo giudice del dibattimento, trovando conferma negli artt. 521, 423, comma 1-bis, e 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione, ordini al Pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti di un soggetto già iscritto nel registro delle notizie di reato, procedendo alla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto. L’abnormità sussiste esclusivamente quando l’ordine di imputazione coatta riguardi una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella già devoluta alla cognizione del giudice, mentre resta esclusa nell’ipotesi di mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico.
Il Fatto
Due indagati propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto nei loro confronti l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.
Il Pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione per il delitto di truffa, ritenendo gli elementi acquisiti inidonei a sostenere l’accusa. Il giudice, pur escludendo la configurabilità degli estremi del art. 640 cod. pen., ha ritenuto che le medesime risultanze investigative integrassero il diverso reato di insolvenza fraudolenta e ha ordinato la formulazione dell’imputazione. I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112 Cost., 408 e 409 cod. proc. pen. e l’abnormità del provvedimento, assumendo che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre l’iscrizione del diverso reato nel registro degli indagati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il potere di qualificazione giuridica del fatto costituisce prerogativa propria del giudice, non circoscritta al giudice del dibattimento e riconosciuta dagli artt. 521, 423, comma 1-bis, e 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen.
Su tale base si è consolidata la giurisprudenza secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, ordini al Pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti di un soggetto già iscritto nel registro delle notizie di reato, procedendo alla diversa qualificazione del medesimo fatto. La Corte richiama, tra le altre, Sez. 2 n. 31912 del 2015, Sez. 1 n. 47919 del 2016, Sez. 5 n. 24616 del 2021, Sez. 5 n. 25185 del 2025 e Sez. 5 n. 18363 del 2025.
La ragione dell’approdo risiede nel fatto che, ai fini delle valutazioni demandate al giudice in sede di controllo sulla richiesta di archiviazione, rilevano i fatti sottoposti alla sua cognizione, rispetto ai quali egli conserva il potere-dovere di attribuire la corretta qualificazione giuridica, in applicazione del principio iura novit curia consacrato dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., come affermato da Sez. U. n. 16 del 1996.
L’ordine di formulare l’imputazione previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. costituisce, come chiarito dalla Corte cost. n. 88 del 1991, uno strumento incisivo di garanzia del rispetto sostanziale del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Il limite ai poteri del giudice ricorre esclusivamente quando il reato individuato concerne fatti ulteriori e distinti, come precisato da Sez. U. n. 4319 del 2013 e da Sez. U. n. 40984 del 2018, che ha qualificato atto abnorme il provvedimento che ordini l’imputazione per un reato diverso riferibile a distinta fattispecie emersa dalle indagini.
Nel caso di specie il giudice ha esaminato le medesime condotte oggetto delle indagini e le ha ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 641 cod. pen., operando una mera riqualificazione giuridica dei fatti già accertati e conosciuti dalle parti. Non ha imposto l’esercizio dell’azione penale per fatti nuovi, ulteriori o diversi. Ne deriva l’esclusione dell’abnormità e il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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