Bancarotta patrimoniale e distrazione di beni in leasing prima del fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 11213 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta di distrazione di beni acquisiti dalla società fallita in forza di un contratto di locazione finanziaria, quand’anche il contratto sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento dell’utilizzatore. Rileva, a tal fine, la disponibilità di fatto dei beni in capo all’utilizzatore, poiché la loro sottrazione comporta un pregiudizio per la massa fallimentare, gravata dell’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione. La bancarotta patrimoniale è reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, perdurante fino al tempo che precede l’apertura della procedura. La qualità di amministratore di fatto si accerta sulle concrete funzioni esercitate, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2024, ha confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore unico e poi di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata. Gli si contestava di avere distratto, occultato o dissipato beni nella disponibilità della società, consegnatigli da una società di locazione finanziaria, nonché di avere concorso nella distrazione di un’autovettura concessa in leasing da altra società, tenuta nascosta alla curatela e restituita solo dopo che il curatore ne aveva appreso l’esistenza.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il travisamento della prova, per omessa valutazione di due sentenze e di documenti prodotti in merito, e l’erronea applicazione delle norme in materia di bancarotta, non essendo i beni mai entrati nella massa fallimentare per essere stati i contratti risolti prima del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della qualifica di amministratore di fatto, ricordando il consolidato orientamento secondo cui essa va riconosciuta sulla base delle concrete funzioni esercitate e non già rapportandosi alle mere qualifiche formali, richiedendosi elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società. Tale accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da congrua e logica motivazione.
Nel caso concreto, il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto rivestito dopo la cessione della società, senza confrontarsi con le argomentazioni delle due sentenze di merito, la cui motivazione è destinata a integrarsi reciprocamente, secondo cui egli aveva orchestrato una callida operazione di cessione delle quote a un soggetto resosi immediatamente irreperibile, al fine di mantenere il controllo sul compendio societario e, in particolare, sui beni oggetto di leasing, acquisiti in prossimità della sua uscita dalla compagine sociale. Il motivo è quindi aspecifico e, comunque, non consentito in sede di legittimità, sostanziandosi in una sollecitazione a una differente valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
Quanto al travisamento della prova, la Corte rileva che il compendio documentale richiamato non è stato allegato al ricorso, né i contenuti della documentazione sono stati trascritti integralmente, di tal che le relative argomentazioni non possono ritenersi autosufficienti. In caso di doppia conforme, la deduzione del vizio per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omessa valutazione di una prova decisiva deve consistere nella rappresentazione di una incontrovertibile e pacifica distorsione del dato probatorio, in termini quasi di “fotografia” neutra e a-valutativa del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura nel merito dell’elemento di prova.
Infine, la Corte rigetta il secondo motivo. La stessa sentenza di secondo grado dà atto della risoluzione dei contratti di leasing, ma osserva come l’imputato avesse riferito che le società concedenti avevano formalizzato le rivendiche dei beni con domanda di ammissione al passivo. Integra comunque il delitto di bancarotta patrimoniale la condotta di distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società in virtù di un contratto di leasing, quand’anche risolto prima del fallimento per inadempimento, rilevando la disponibilità di fatto in capo all’utilizzatore e il pregiudizio per la massa fallimentare gravata dall’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, e tale condizione è stata pacificamente integrata, essendo conseguita dalla condotta distrattiva una situazione debitoria rispetto alla quale le società concedenti avevano sollecitato le rivendiche con le rispettive domande di ammissione al passivo. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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