Resistenza a pubblico ufficiale: la fuga a piedi che espone a pericolo gli inseguitori integra il reato (Cass. pen. 22090/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 22090/2026 (ud. 5 marzo 2026; R.G.N. 41496/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Stefania Riccio.

Il principio di diritto

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è configurabile anche nella fuga a piedi: sussiste la violenza o minaccia ogni volta che il soggetto, fuggendo senza l’uso di mezzi pericolosi, espone a pericolo l’incolumità pubblica e/o degli operanti costretti all’inseguimento, realizzando una coazione morale con diretta incidenza sull’agire funzionale. Non rilevano né l’assenza di agiti violenti verso gli agenti né il carattere “spontaneo e istintivo” della reazione. In sede di convalida dell’arresto la gravità del fatto va valutata ex ante, alla luce degli effetti pregiudizievoli della fuga.

Il fatto

Il Tribunale di Brescia non convalidava l’arresto in flagranza di un indagato per resistenza a pubblico ufficiale: sorpreso mentre imbrattava con vernice un vagone ferroviario in un’area di servizio, si dava alla fuga attraversando trasversalmente tredici binari, esponendo a pericolo il personale che lo inseguiva (uno riportava un trauma cadendo) e gli utenti della rete. Il Tribunale riteneva insussistenti la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, presupposti dell’arresto facoltativo.

Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo che erano stati trascurati profili idonei a fondare, con valutazione ex ante, sia la gravità del fatto (fuga attraverso i binari a ridosso di una stazione ad alto scorrimento, in orario serale) sia la pericolosità dell’indagato.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Ai fini della convalida il giudice verifica la legittimità dell’operato della polizia con giudizio ex ante — ragionevolezza rispetto allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di un reato ex artt. 380-381 c.p.p. — senza considerare gravità indiziaria, esigenze cautelari, responsabilità o elementi sopravvenuti in udienza.

Sul fumus del reato di resistenza: il nucleo oggettivo dell’art. 337 c.p. (violenza o minaccia) può prescindere, nella fuga, dalla pericolosità del mezzo, rilevando le modalità della fuga e la loro idoneità oppositiva. Il delitto è configurabile anche nella fuga a piedi che costringa il pubblico ufficiale a un pericoloso inseguimento: le Sezioni Unite hanno tipizzato la condotta “sul piano modale e teleologico” (Cass. Sez. Un. 40981/2018, Apolloni; Corte cost. 31/2020). L’esposizione a pericolo dell’incolumità pubblica e/o degli operanti realizza una coazione morale; irrilevanti l’assenza di agiti violenti e il carattere spontaneo e istintivo della reazione.

Anche la gravità del fatto — presupposto dell’arresto facoltativo (art. 381, comma 4, c.p.p.), alternativo alla pericolosità del soggetto — va riletta alla luce dei rischi innescati dalla fuga: l’attraversamento dei tredici binari a ridosso di una stazione ad alto scorrimento, in orario serale e con ridotta visibilità, ne evidenzia la dimensione lesiva. L’ordinanza di non convalida è annullata senza rinvio, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Implicazioni pratiche

La pronuncia amplia il perimetro della resistenza a pubblico ufficiale: non serve un veicolo o un gesto aggressivo diretto: basta una fuga — anche a piedi — condotta con modalità tali da costringere gli agenti a un inseguimento pericoloso, perché l’esposizione a pericolo degli operanti integra la coazione morale richiesta dall’art. 337 c.p.

Sul piano della convalida dell’arresto, il giudice deve collocarsi al momento dei fatti e valutare la ragionevolezza dell’operato della polizia, senza anticipare giudizi su responsabilità o esigenze cautelari; la gravità del fatto che legittima l’arresto facoltativo si apprezza in concreto, dando peso ai rischi effettivamente generati dalla condotta di fuga.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *