Bancarotta impropria da operazioni dolose e perimetro dei vantaggi compensativi (Cass. pen. Sez. 5 n. 14832 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta impropria da operazioni dolose è reato a forma libera, integrato da condotta attiva od omissiva costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti qualificati, nel quale il fallimento è evento di danno. La fattispecie si realizza non solo quando il dissesto trovi causa nelle condotte dolose, ma anche quando queste abbiano aggravato una situazione di dissesto già conclamata. L’elemento soggettivo non richiede la volontà diretta di provocare l’insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta che concretizzi un abuso o un’infedeltà nella carica o un atto pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, con l’astratta prevedibilità della decozione. In tema di operazioni infragruppo, la natura distrattiva di un’operazione può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti negativi per la società fallita, essendo onere dell’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale che dichiarava l’amministratore di fatto di una società di ristorazione colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di bancarotta impropria per aver cagionato dolosamente il fallimento proseguendo l’attività dopo la perdita del capitale sociale e omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte. Le due legali rappresentanti formali erano state ritenute responsabili in concorso per l’omesso versamento delle imposte. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando l’assenza dell’elemento soggettivo, l’erronea qualificazione dei pagamenti effettuati per conto di società collegate, l’insussistenza delle irregolarità contabili e la mancata verifica del nesso causale tra le condotte e il dissesto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e per molti aspetti inammissibili, premettendo che nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione degli elementi probatori e che, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è censurabile solo nei ristretti limiti della pretermissione di temi probatori decisivi o del loro manifesto travisamento in entrambi i gradi.

Quanto alla questione dell’elemento soggettivo della bancarotta impropria da operazioni dolose, la Corte ha distinto le due fattispecie di cui all’art. 223, comma secondo, legge fallimentare: la causazione del fallimento “con dolo” richiede il dolo diretto di evento, mentre quella “per effetto di operazioni dolose” è a dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza di realizzare una condotta che, concretando un abuso gestionale o un atto pericoloso per la salute finanziaria della società, renda astrattamente prevedibile l’evento dissesto. Nel caso di specie, la prosecuzione dell’attività in presenza di un dissesto conclamato e l’occultamento delle perdite con artifici contabili integravano gli estremi di una consapevole condotta di aggravamento del dissesto

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In relazione ai pagamenti effettuati con risorse della fallita per debiti di altra società, la Corte ha escluso l’operatività dei vantaggi compensativi, rilevando che la relativa logica propria dei gruppi di imprese richiede la dimostrazione di un saldo finale positivo per la società depauperata e non la mera allegazione dell’utilità indiretta dell’operazione. Nessun beneficio era derivato alla fallita né dai pagamenti per conto della società immobiliare, né da quelli in favore di altra società poi fallita, il cui credito era divenuto inesigibile.

La Corte ha infine ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, rientrando la determinazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, e ha escluso la configurabilità di una responsabilità di posizione per le due coimputate, il cui coinvolgimento attivo nella vita societaria e la consapevole sistematica omissione dei versamenti fiscali erano stati accertati dai giudici di merito. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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