Continuazione tra associazione mafiosa e reati-satellite: non basta la contiguità teleologica (Cass. pen. Sez. I n. 33127 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e i c.d. reati-satellite non deriva automaticamente dalla riferibilità delle condotte al medesimo contesto associativo. Postula, invece, la prova di un’originaria deliberazione criminosa unitaria, antecedente alla commissione dei singoli reati, che ne risultino previamente programmati almeno nelle linee essenziali. La contiguità teleologica tra più fatti di reato e la loro astratta riconducibilità ad interessi convergenti non integrano il medesimo disegno criminoso, laddove difetti la dimostrazione che le singole violazioni fossero già state previste e deliberate al momento della formulazione del programma criminoso complessivo.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione, proposta ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con la quale si chiedeva di unificare sotto il vincolo del medesimo disegno criminoso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati in materia di stupefacenti oggetto di ulteriori sentenze irrevocabili.

Il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato il considerevole divario temporale tra i fatti di droga, commessi nel marzo e nel luglio 2018, e l’adesione alla cosca, collocata tra la fine del 2014 e il 2015, escludendo che i reati-satellite fossero stati previsti nel programma associativo o assistiti dall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, lamentando violazione di legge e travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la nozione di continuazione. Il riconoscimento del vincolo presuppone un’originaria deliberazione criminosa unitaria, antecedente alla commissione dei singoli reati, con la quale questi risultino previamente programmati, almeno nelle linee essenziali, quali momenti esecutivi di un progetto unitario. La prova va ricavata da elementi oggettivi e significativi: modalità di realizzazione delle condotte, contesto spazio-temporale, natura delle violazioni e convergenza verso una finalità preventivamente concepita.

Non basta, precisa il Collegio, la mera omogeneità dei reati, la loro riconducibilità a un medesimo ambiente criminale o la manifestazione di una stabile inclinazione a delinquere. Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, la Corte ribadisce che l’unicità del disegno criminoso non può desumersi dalla sola reiterazione di condotte illecite omogenee né da una generica scelta di vita delinquenziale.

Sul versante specifico dei rapporti tra reato associativo e reati-fine, la sentenza chiarisce che il vincolo non deriva automaticamente dalla partecipazione del soggetto all’associazione. Occorre la dimostrazione che le singole violazioni costituiscano espressione di una preordinazione unitaria e risultino già contemplate nel programma originario, secondo il principio affermato da Sez. I n. 23818 del 22/06/2020. La comune riferibilità dei reati a un medesimo contesto associativo non è quindi di per sé sufficiente.

Applicando tali criteri, il provvedimento impugnato supera le censure. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato il divario cronologico tra l’adesione alla cosca e i fatti di droga, incompatibile con una preventiva programmazione unitaria. Dalle sentenze irrevocabili non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che i reati in materia di stupefacenti fossero segmenti esecutivi del programma associativo.

Quanto alla mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte esclude che l’ordinanza le abbia attribuito un’efficacia preclusiva automatica: essa è stata valorizzata quale semplice elemento sintomatico, unitamente agli altri dati disponibili. Le deduzioni difensive si risolvono, in definitiva, nella richiesta di una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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