Ricorso per cassazione avverso sequestro preventivo solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 1 n. 1867 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione cosiddetti radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei presupposti fattuali del provvedimento cautelare reale non è censurabile in sede di legittimità, non integrando la nozione di violazione di legge di cui all’art. 325 cod. proc. pen.. Le censure che ripropongono la critica alle valutazioni complete e argomentate del Tribunale del riesame, sotto l’apparente formula del vizio di motivazione, sono inammissibili.
Il Fatto
Il legale rappresentante della società era indagato per i reati di cui all’art. 5, lett. b), e 6, comma 3, legge n. 283/1962 e all’art. 444 cod. pen., per aver detenuto per la vendita e distribuito per il consumo generi alimentari in cattivo stato di conservazione, in un immobile privo di titolo autorizzativo, nel quale erano stati rinvenuti anche 200 kg di prodotti scaduti o deteriorati. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dei locali cucina e depositi, confermato dal Tribunale del riesame a seguito dell’appello proposto dalla società, che ne aveva chiesto la revoca deducendo l’assenza dei presupposti cautelari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi, tutti incentrati sulla dedotta insussistenza dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura, sulla mancata prova della pericolosità degli alimenti e sulla valorizzazione di profili estranei alla contestazione penale, quali presunti abusi edilizi e illeciti amministrativi. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato i confini, rigorosamente circoscritti, del proprio sindacato sui provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Richiamando un consolidato orientamento, ivi incluse le Sezioni Unite n. 25932 del 2008, ha ribadito che il ricorso avverso le ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione cd. radicali, ma non già per la mera erronea valutazione dei presupposti fattuali, che resta riservata al giudice di merito.
Alla luce di tale principio, la Corte ha esaminato i singoli motivi, reputandoli tutti inammissibili, in quanto volti a una critica delle valutazioni di merito compiute dal Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la motivazione che le sorregge. Con specifico riguardo alla dedotta insussistenza della proporzionalità della misura, la Corte ha osservato come il Tribunale avesse motivato in modo articolato, valorizzando la non occasionalità della condotta e la persistenza di condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la ripresa dell’attività, ancorché fosse stato concesso all’interessato di intervenire per sanare le carenze.
La Corte ha inoltre precisato che il richiamo a profili quali gli abusi edilizi o gli illeciti amministrativi, ove non accedano alla configurazione dei reati contestati ma connotino solo la ricostruzione fattuale, non integra i motivi di ricorso consentiti. Quanto alla posizione del proprietario dell’immobile, soggetto terzo, è stato evidenziato che il sequestro preventivo può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato, essendo sufficienti gli indizi di reato e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che la relativa censura era inammissibile per carenza di legittimazione della società a dolersi della lesione di diritti altrui.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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