Continuazione esecutiva: conferma degli aumenti già applicati in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 33128 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili impone al giudice una nuova e autonoma determinazione della pena, secondo le regole dell’art. 81 cod. pen. e nel rispetto del limite dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. Quando ciascun titolo comprenda più reati già unificati, il giudice deve scorporare le violazioni, individuare quella più grave e applicare sulla relativa pena autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti al reato divenuto base del nuovo computo. Il principio non impone di modificare necessariamente l’entità degli aumenti già applicati in cognizione: l’autonomia della nuova valutazione non postula la diversità del suo risultato. La conferma degli incrementi pregressi non integra violazione dell’art. 81 cod. pen. né difetto di motivazione, purché le singole violazioni siano state distintamente considerate e la congruità degli aumenti verificata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della continuazione, presentata nell’interesse del condannato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ravvisando il medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto di due sentenze irrevocabili, relative a delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ritenuta più grave la violazione di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice confermava la pena base e gli aumenti già applicati in cognizione, rideterminava ex art. 81, secondo comma, cod. pen. la pena del reato originariamente base e ribadiva gli ulteriori aumenti, pervenendo a una pena complessiva di sedici anni e tre mesi di reclusione ed euro 131.000 di multa.

Il condannato ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per carenza di motivazione sugli aumenti dei reati satellite e sulla riduzione ritenuta minima. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte richiama il principio secondo cui la continuazione in sede esecutiva impone una nuova determinazione della pena, nel rispetto del limite dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., citando Sez. U n. 6296 del 24/11/2016. Quando i titoli comprendano più reati già unificati, occorre scorporare le violazioni, individuare la più grave e applicare autonomi aumenti per ciascun satellite, secondo Sez. I n. 17948 del 31/01/2024.

Il giudice dell’esecuzione si è attenuto a tale sequenza: non ha sommato le pene complessive né mantenuto autonomi i cumuli, ma ha sciolto le continuazioni, individuato la violazione più grave e applicato aumenti distinti per le residue violazioni. La censura muove da una non consentita sovrapposizione tra autonomia dei singoli aumenti e necessità che ciascuno sia determinato in misura diversa. Il principio non vieta che l’incremento coincida con quello già ritenuto congruo in cognizione, quando non emergano elementi di inadeguatezza: l’autonomia della valutazione non postula la diversità del risultato, come confermato da Sez. VI n. 3998 del 07/12/2023.

Il ricorrente non indica elementi specifici di incongruità né il superamento dei limiti legali, limitandosi a postulare che la più ampia continuazione dovesse comportare una generalizzata riduzione. Il riconoscimento della continuazione non attribuisce un diritto alla riduzione di ciascun aumento, ma impone il ricalcolo della pena complessiva entro il limite del triplo e nel rispetto del divieto di superare la somma delle pene inflitte.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, esso rileva ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen. quale possibile indice del medesimo disegno criminoso, purché sia accertato il nesso funzionale con i reati. Nel caso, la continuazione è stata riconosciuta, sicché la questione attiene solo alla misura degli aumenti: dalla norma non è desumibile alcun automatismo tra tossicodipendenza e riduzione. La determinazione dell’aumento è espressione di discrezionalità di merito e la motivazione non richiede l’esposizione di tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso, in conclusione, è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *