Restituzione nel termine e onere di allegazione sulla mancata conoscenza (Cass. pen. Sez. I n. 12842 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non introduce una presunzione di mancata conoscenza del provvedimento a carico dell’imputato. Grava sull’istante un onere di allegazione delle ragioni che gli hanno impedito di acquisire conoscenza dell’atto ritualmente notificatogli. Solo se tale onere è adempiuto il giudice, in mancanza di prova positiva della tempestiva conoscenza, è tenuto a disporre la restituzione. Ove l’istante non alleghi alcuna circostanza utile, il giudice può rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per essere restituito nel termine di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza e dichiarato esecutivo. A sostegno deduceva di non aver ricevuto l’atto, senza allegare ulteriori elementi sulla vicenda della notifica.
Il giudice rigettava l’istanza, osservando che il richiedente si era limitato a sostenere di non aver ricevuto il provvedimento, senza indicare circostanze idonee a dimostrare l’incolpevole ignoranza del deposito del plico presso l’ufficio postale e rilevando che egli risultava ancora residente nello stesso luogo ove la notifica era stata eseguita. Proponevano ricorso i difensori di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta nullità della notifica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67. La norma prevede che l’imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. La ratio è più favorevole rispetto alla regola generale del primo comma, perché nel caso del decreto penale la condanna non è preceduta da un processo né dall’instaurazione di un contraddittorio per la prova.
Il Collegio esamina la disciplina previgente, risultante dalle modifiche del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, che prevedeva la restituzione salvo che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento, con obbligo per l’autorità giudiziaria di compiere ogni necessaria verifica. Rileva che, pur nella diversa prospettiva testuale, non si connettono conseguenze rilevanti sulla dimensione operativa dell’istituto.
Anche nella vigenza del testo precedente la giurisprudenza aveva delineato a carico dell’interessato un onere di allegazione di circostanze verificabili, come affermato da Sez. II n. 9776 del 2013 e da Sez. V n. 25406 del 2013. Il compimento di ogni necessaria verifica presupponeva l’indicazione delle ragioni della mancata conoscenza, senza che ciò comportasse l’attribuzione all’istante dell’onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda, secondo il principio espresso da Sez. I n. 2934 del 2009 e da Sez. V n. 7604 del 2011. Tale orientamento è stato confermato dopo la novella del 2014, come testimoniano Sez. IV n. 6900 del 2021, Sez. V n. 139 del 2016 e Sez. IV n. 3882 del 2018, quest’ultima relativa a un caso di notifica per compiuta giacenza.
Il principio generale è che l’ordinamento processuale penale, pur non prevedendo un onere probatorio modellato sul processo civile, impone all’imputato di fornire le indicazioni necessarie all’accertamento di fatti ignoti che possano volgere il giudizio in suo favore, come chiarito da Sez. II n. 20171 del 2013. Ne deriva che, in presenza di notifica rituale, la mancata effettiva conoscenza non può essere presunta: diversamente, chi non si cura di ritirare l’atto avrebbe sempre diritto alla restituzione. È necessario che l’istante deduca un principio di prova, articolando circostanze non ascrivibili a propria negligenza.
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato si colloca nel solco di tale orientamento: il giudice ha preso atto della mancata allegazione di ragioni concrete e ha ascritto la mancata conoscenza alla colpevole negligenza dell’istante. Non sussiste alcun onere del giudice di reperire d’ufficio la prova positiva della conoscenza del provvedimento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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