Rescissione del giudicato e prova dell’effettiva conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. VI n. 7792 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la prova dell’effettiva conoscenza del processo non può essere desunta dalla sola nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, quando tale nomina sia avvenuta in una fase embrionale del procedimento e sia seguita dalla rinuncia al mandato. Il giudice della rescissione è tenuto ad accertare in fatto se sussista una colpevole mancata conoscenza del processo, senza automatismi e senza esasperare gli oneri di diligenza dell’imputato. La presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, desumibile dagli indici degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., non opera quando manchi la prova della comunicazione della rinuncia al mandato e della nomina del nuovo difensore d’ufficio, né quella dell’effettività del rapporto professionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna lo aveva riconosciuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il processo si era celebrato in assenza dell’imputato.

Dagli atti emergeva che l’indagato, identificato in carcere per altra causa, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia; che l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore, in proprio e come domiciliatario; che questi, poco prima dell’udienza, aveva rinunciato al mandato; che il Tribunale aveva nominato un difensore d’ufficio, il quale non aveva avuto alcun rapporto con l’assistito e ne ignorava lo stato di detenzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso. Muovendo dalla giurisprudenza consolidata in materia di rescissione del giudicato, la Corte ha ricordato che l’effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e non alla mera notizia di un’indagine penale in corso. Richiamando le Sezioni Unite n. 28912 del 2019, si è ribadito che il processo è legittimamente celebrato in assenza solo quando l’imputato sia consapevolmente informato della citazione e dell’accusa e abbia rinunciato a comparire o si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.

Il Collegio ha poi valorizzato la distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, sottolineando come l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisca al giudice della rescissione ampi poteri accertativi, senza automatismi rispetto alle condizioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen.. La presunzione di volontaria sottrazione desumibile dagli indici tipizzati è relativa e richiede, in ogni caso, una traccia positiva della condotta elusiva.

La Corte ha richiamato anche le Sezioni Unite n. 15498 del 2020 e la Sezione V n. 31201 del 2020, secondo cui l’ignoranza non imputabile dell’imputato non può desumersi dal solo mancato contatto con il difensore presso cui era stato eletto il domicilio. Nella specie, la nomina fiduciaria era avvenuta in una fase meramente iniziale del procedimento ed era divenuta priva di effetti concreti per la rinuncia al mandato, senza che risultasse alcuna prova della comunicazione della rinuncia all’imputato né della nomina del nuovo difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen..

Il ragionamento della Corte di appello è stato quindi ritenuto non condivisibile: la mancata conoscenza non derivava da un uso strumentale delle facoltà processuali, ma da una situazione determinata dal silenzio del difensore e dalla omessa attivazione delle possibilità informative. La Corte ha inoltre rilevato che non era stato spiegato perché gli atti non fossero stati notificati in carcere, dove l’imputato era detenuto al momento della commissione del reato, né perché le comunicazioni fossero da considerarsi rituali.

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e della sentenza di condanna, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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