Bancarotta documentale specifica: dolo specifico e amministratore formale (Cass. pen. Sez. V n. 12840 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, la sottrazione dei libri e delle scritture contabili è integrata anche quando le scritture siano state effettivamente istituite ma non messe a disposizione del curatore fallimentare. L’elemento materiale della fattispecie non richiede, dunque, la loro mancata formazione, ma la loro sottrazione alla procedura. L’obbligo di tenere e conservare le scritture contabili grava direttamente e personalmente sull’amministratore di diritto, ancorché di fatto non abbia materialmente gestito la contabilità. La tardiva produzione dei libri nel giudizio di appello non elide la rilevanza penale della condotta contestata, poiché il reato si perfeziona con la sottrazione. Il dolo specifico richiesto dalla norma consiste nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori.

Il Fatto

La s.r.l. amministrata dal ricorrente è stata dichiarata fallita. All’imputato, quale amministratore unico, è stata contestata, in concorso con il precedente amministratore, la bancarotta fraudolenta documentale specifica, per avere sottratto i libri e le scritture contabili sottraendoli alla disponibilità del curatore.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza di motivazione sull’attendibilità delle proprie giustificazioni e, con il secondo, la mancata riqualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice, potendosi al più ascrivere all’imputato l’omessa tenuta dei libri per mera negligenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale dell’elemento materiale della fattispecie. Il ricorso, sotto questo profilo, è infondato: non è in contestazione che le scritture contabili, in effetti istituite, non siano state messe a disposizione del curatore. La difesa ha rappresentato di averle offerte in produzione solo nel giudizio di appello, produzione cui il giudice di merito ha correttamente negato rilevanza in ragione della condotta contestata, appunto la sottrazione.

Il Collegio ribadisce che la tardiva produzione dei libri non vale a escludere il reato, perché la condotta si consuma con la sottrazione alla procedura, non con la loro definitiva irreperibilità. Il giudice di appello ha inoltre escluso la prova che le scritture fossero rimaste presso uno studio professionale incaricato e non fossero state consegnate dal precedente amministratore: su tale profilo non è stato neppure dedotto il travisamento della prova.

La Corte valorizza il ruolo di amministratore formale dell’imputato. Ne deriva un diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili, non trasferibile per il solo fatto di avere affidato la contabilità a terzi o di non avere materialmente gestito i libri.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama il consolidato orientamento della Sezione, che esige il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, confermando la qualificazione operata dai giudici di merito e l’assorbimento del secondo motivo.

Il primo motivo è dunque fondato nei limiti esposti, con la conseguente cassazione con rinvio per il riesame della congruità della motivazione sul punto residuo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *