Inammissibile il motivo promiscuo su violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12924 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, anche per aspecificità, il motivo di ricorso per cassazione che denunci in modo cumulativo, promiscuo e perplesso la violazione di legge e il vizio di motivazione, senza indicare specificamente il vizio dedotto per i singoli e distinti aspetti e senza puntuale richiamo alle parti della motivazione censurata, in violazione degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La promiscuità tra doglianze eterogenee impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione l’oggetto della censura e ne determina l’inidoneità a introdurre validamente il sindacato di legittimità. Resta salva, in ogni caso, la verifica di rilevanza decisiva del vizio dedotto: la censura che investa un aspetto non decisivo nell’economia della decisione non produce alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta contestata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 25.06.2024 per il delitto di appropriazione indebita, in relazione a quattro autovetture ricevute in conto vendita e delle quali non avrebbe successivamente dato conto in danno della persona offesa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, in modo promiscuo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità.
La difesa contestava la configurabilità del reato con riguardo a una sola delle quattro autovetture indicate nell’imputazione, lamentando il difetto di risposta della Corte d’appello sulla sorte di quel singolo veicolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha anzitutto rilevato che l’unico motivo, con il quale la difesa deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, è formulato in termini non consentiti e, perciò, inammissibile, anche per aspecificità, ai sensi degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
A sostegno del principio, la Corte richiama la propria giurisprudenza, indicando Sez. 4, n. 8294 del 01.02.2024, secondo cui il motivo che denunci cumulativamente, in modo promiscuo e perplesso, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e, insieme, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è inammissibile ove non sia specificamente indicato il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo alle parti della motivazione censurata.
La Corte ha poi aggiunto, in via ulteriore e autonoma, che la censura mossa alla sentenza impugnata attiene comunque a un aspetto non rilevante e decisivo nell’economia della decisione. La difesa contestava la configurabilità del reato con riguardo a una sola delle quattro autovetture, ma la contestazione è unitaria, avendo riguardo al complesso dei veicoli ricevuti in conto vendita e dei quali l’imputato non aveva dato conto.
Ne deriva che l’eventuale omessa risposta della Corte d’appello sulla sorte di uno solo dei veicoli non potrebbe avere alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta ascritta. La Corte ha inoltre osservato che mancano censure relative al trattamento sanzionatorio, determinato in maniera complessiva e non considerando le singole appropriazioni, unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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