Ricettazione, prova dell’elemento soggettivo e limiti del vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 9003 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e dunque anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. In sede di legittimità non sono deducibili le censure che investono la persuasività, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una diversa comparazione dei significati attribuiti alle prove. Sono ammissibili solo le doglianze relative alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo. Il giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici, escluda la riqualificazione del fatto di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen. compie una valutazione non sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di un ciclomotore, con sentenza della Corte d’Appello di Roma del 25/10/2023. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, contestando in primo luogo la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, deducendo un vizio della motivazione.
Con un secondo profilo, il ricorrente ha censurato il rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 648 cod. pen. nella fattispecie più favorevole di cui all’art. 624 cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. In sede di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oppure affermato quando mancante, purché su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo.
Il Collegio chiarisce i confini del sindacato. Non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, né quelle che ne denunciano l’illogicità quando questa non sia manifesta. Allo stesso modo sono inammissibili le censure che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce un principio consolidato in materia di ricettazione: la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Richiama in proposito Sez. II n. 5301 del 22.11.2016, Rv. 268713-01.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il giudice di merito ha rigettato la doglianza di riqualificazione con motivazione esente dai vizi logici descritti. Ha valorizzato, in primo luogo, il mancato esame dell’imputato e, in secondo luogo, l’apprezzabile intervallo temporale intercorso tra la consumazione del furto e il sequestro del ciclomotore, facendo corretta applicazione di argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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