Gratuito patrocinio, omessa indicazione dei redditi e dolo nella particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 11022 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 l’elemento soggettivo si desume anche dal tenore delle dichiarazioni rese al fisco, poiché la corretta indicazione dei redditi imponibili dimostra la consapevolezza del loro rilievo ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’intensità del dolo e la piena consapevolezza dell’omessa indicazione dei redditi rilevanti ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la cui valutazione richiede, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., un esame complesso e congiunto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. I motivi di ricorso meramente riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, all’esito del dibattimento, del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, contestato come commesso in data 05.10.2017, per avere omesso di indicare redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.

La Corte di appello ha integralmente confermato la decisione di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., degli artt. 111 Cost. e 6 § 1 Cedu per assenza dell’elemento soggettivo, e con un secondo motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che i motivi si limitavano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Sul primo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di secondo grado ha argomentato in modo non manifestamente illogico la sussistenza dell’elemento psicologico e dell’intento di conseguire indebitamente il beneficio. La circostanza che il ricorrente avesse correttamente indicato i redditi di lavoro dipendente e la prestazione erogata dall’INPS — tutti imponibili ex art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 — nel modello 730 dimostra, secondo la Corte di appello, la consapevolezza del loro rilievo ai fini dell’accesso al beneficio.

Sul secondo motivo, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, traendo elementi di valutazione dall’intensità del dolo e dalla piena consapevolezza dell’omessa indicazione dei redditi rilevanti. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.

Conseguentemente, dichiarato il ricorso inammissibile e non ravvisata, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *