Omessa dichiarazione IVA e comunicazione dati non equipollenti (Cass. pen. Sez. III n. 13127 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione annuale Dati Iva di cui all’art. 8-bis d.P.R. n. 322/1998 non equivale alla presentazione della dichiarazione annuale e non incide sugli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Si tratta di adempimenti non equipollenti, che rispondono a finalità diverse: la comunicazione fornisce dati sintetici utili alla determinazione delle risorse proprie del bilancio comunitario. Il dovere dichiarativo tributario è personale e indelegabile: l’affidamento a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, essendo delegabile solo la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto. Il dolo specifico di evasione può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21 giugno 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha assolto il contribuente dal reato di omessa presentazione della dichiarazione a fini Ires, per mancato superamento della soglia di punibilità, e ha confermato la condanna per l’omessa dichiarazione a fini Iva relativa all’anno di imposta 2013, con evasione accertata di € 117.013,00. La pena è stata rideterminata in un anno di reclusione e la confisca del profitto ridotta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il contribuente, deducendo l’erronea determinazione dell’imposta evasa, la mancanza dell’elemento soggettivo, l’incidenza della delega al professionista, la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello e l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il giudice dell’impugnazione aveva ricostruito l’imposta evasa sulla base degli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, della documentazione contabile e delle testimonianze, rilevando che i costi dedotti erano in gran parte inesistenti. Anche nel ricalcolo più favorevole, pari a € 82.297,66, la soglia di punibilità risultava comunque superata.
Il punto centrale riguarda la comunicazione annuale Dati Iva. La Corte ha ribadito che il reato di omessa dichiarazione si configura anche quando il contribuente abbia regolarmente inviato la comunicazione di cui all’art. 8-bis d.P.R. n. 322/1998. Gli adempimenti non sono equipollenti: la comunicazione fornisce dati sintetici e non incide sugli elementi oggettivi e soggettivi del delitto. Richiamati Sez. III n. 7135 del 2020 e Sez. III n. 44433 del 2013.
Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità, per mancato confronto con le ragioni della decisione. Il dolo specifico di evasione è stato desunto dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente, dalla quale emergeva con evidenza il debito Iva superiore alla soglia. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la conoscenza del debito e il mancato pagamento dimostrano la finalità di evasione. La norma tributaria considera il dovere dichiarativo personale e indelegabile, essendo delegabile solo la predisposizione e l’inoltro telematico (Sez. III n. 9417 del 2020; Sez. III n. 16469 del 2020).
Il quinto motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha negato la sospensione condizionale in ragione di due precedenti specifici e della prognosi negativa. Quanto alla prescrizione, l’inammissibilità del ricorso preclude un valido rapporto di impugnazione e impedisce il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 32 del 2000; Sez. V n. 15599 del 2014). Il reato, comunque, si prescrive il 29/05/2025. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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