Ricorso per cassazione avverso misure cautelari: censure di merito inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 13128 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non è ammissibile il ricorso che proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Quando si denuncia un vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza dell’argomento rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. È, pertanto, inammissibile per genericità la censura che non si confronti in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 12.12.2024, in accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenendo sussistenti il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. All’indagato è contestato il concorso nell’importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all’interno di containers nel porto di Salerno, con il ruolo di soggetto delegato a reperire le persone incaricate del recupero dello stupefacente.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la carenza di motivazione sul pericolo di recidiva attuale e l’inadeguatezza della misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, poiché diretto a una non consentita rivalutazione degli elementi di prova in chiave alternativa e a una diversa ricostruzione del fatto, prospettando nuovamente la tesi difensiva già svolta davanti al Tribunale e da questo disattesa con motivazione non manifestamente illogica.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Sul punto sono richiamate Sez. 6 n. 11194 dell’8.3.2012 e Sez. 5 n. 46124 dell’8.10.2008. Quanto al vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi, alla Corte suprema spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza dell’argomento rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, secondo Sez. 2 n. 27866 del 17.6.2019 e Sez. 4 n. 26992 del 29.5.2013.
Nel caso concreto, la censura sull’identificazione dell’indagato è stata ritenuta generica, perché non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, che valorizza il contenuto di una conversazione registrata e la riconducibilità all’indagato dell’utenza intercettata contattata dagli altri soggetti coinvolti, circostanza non contestata. La Corte ha quindi qualificato la doglianza come inammissibile per genericità.
Quanto al ruolo nell’associazione dedita al narcotraffico, la Corte ha rilevato che la partecipazione dell’indagato con lo specifico ruolo di intermediario tra il soggetto interessato al recupero dello stupefacente e la famiglia incaricata dell’esfiltrazione è desunta da una ricostruzione storico-fattuale che collega i rapporti risalenti e caratterizzati da reciproca fiducia, con riferimento al carico di droga indicato nell’ordinanza. L’attività lecita svolta dall’indagato non vale a elidere la parallela attività illecita.
Infine, il pericolo di recidiva è stato ritenuto adeguatamente argomentato: le condotte risalgono al 2022, ma il contenuto delle conversazioni e le dichiarazioni richiamate evidenziano un collegamento risalente con il contesto del narcotraffico, da cui il rischio di reiterazione. La misura adottata è stata giudicata idonea a impedire i contatti e a prevenire la commissione di altri delitti. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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