Pena illegale solo se estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità (Cass. pen. Sez. I n. 28321 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di pena illegale, quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta all’arbitrio del potere sanzionatorio, ricorre soltanto quando la sanzione non sia prevista dall’ordinamento giuridico, ovvero ecceda i limiti edittali generali o quelli delle singole fattispecie, oppure sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Non integra pena illegale la mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi compreso il computo e il bilanciamento delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla quale l’ordinamento reagisce con i rimedi processuali delle impugnazioni. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione può rimuovere solo la pena illegale e non la pena illegittima, il cui vizio va fatto valere nei gradi di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria alla pena di diciotto anni di reclusione e 4.000 euro di multa per estorsione pluriaggravata e associazione mafiosa, unificati dal vincolo della continuazione. Con ricorso al giudice dell’esecuzione aveva chiesto la rideterminazione della pena, sostenendo che l’aumento per l’aggravante mafiosa fosse stato applicato su una pena già aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen., in contrasto con l’art. 63, quarto comma, cod. pen., per essere entrambe le circostanze ad effetto speciale.
L’ordinanza dell’11/12/2025 aveva dichiarato inammissibile l’istanza, escludendo che la pena fosse illegale; contro tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, relativi alla violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., al diritto di difesa e al giusto processo, nonché alla sproporzione della pena rispetto alla funzione rieducativa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla qualificazione della pena inflitta con la sentenza di cognizione come pena illegale. La difesa sosteneva che, a fronte dell’applicazione di due circostanze ad effetto speciale, il titolo dovesse ritenersi illegittimo, perché una sola di esse andava applicata.
Il Collegio rileva che la questione è stata già risolta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha constatato che la misura complessiva e finale della sanzione corrispondeva a quella che sarebbe stata inflitta con la corretta applicazione delle disposizioni pertinenti. Il giudice della cognizione aveva operato un ulteriore aumento per l’aggravante mafiosa in conformità all’art. 63, quarto comma, cod. pen., norma che non vieta il cumulo degli aumenti, ma consente un incremento ulteriore sulla pena già aumentata per la circostanza più grave; nel caso concreto l’aumento era inferiore a un terzo e dunque compatibile con il criterio legale.
Su questa base la Corte enuncia il principio dirimente: le violazioni di legge nel computo e nel bilanciamento delle circostanze, se non superano i limiti edittali di aumento, non comportano l’illegalità della pena, ma solo vizi di legittimità da far valere con il ricorso per cassazione. Viene richiamata la definizione delle Sezioni Unite n. 38809 del 31/03/2022, secondo cui la pena è illegale non quando consegua a una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento, sia superiore ai limiti di legge o più grave per genere e specie.
Nella stessa linea il Collegio richiama Sezioni Unite n. 27059 del 27/02/2025, sulla pena finale della continuazione come pena legale, e il principio secondo cui Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022 ha ritenuto illegale la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti soltanto quando essa ecceda i limiti edittali generali o quelli delle singole fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano computati in violazione di legge. Il profilo è giudicato decisivo e assorbe tutte le altre doglianze, comprese quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 3, 6 e 13 CEDU.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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