Art. 1866.

Art. 1866.

Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.

Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Libro IV — Delle obbligazioni