Responsabilità erariale per mancato conguaglio canoni demaniali su pertinenze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 7 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, i dirigenti e i funzionari apicali del servizio competente rispondono a titolo di colpa grave per il danno erariale derivante dal mancato conguaglio dei canoni dovuti per le pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali, da computarsi secondo i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare ai sensi dell’art. 1, comma 251, lett. b), n. 2), della legge n. 296/2006. L’esistenza di carenze organizzative dell’ufficio e la mancata trasmissione dei testimoniali di stato non escludono la responsabilità, quando la natura pertinenziale del manufatto sia desumibile dagli atti già in possesso dell’ente. La prescrizione del credito erariale da mancata entrata decorre dalla scadenza di ciascuna annualità del canone, operando il conguaglio su base annuale. Il potere riduttivo dell’addebito non è esercitabile a fronte di una macroscopica violazione dei doveri di diligenza.
Il Fatto
La vicenda riguarda lo stabilimento balneare insistente su area demaniale marittima nel litorale di una città pugliese, affidato in concessione sin dal 1979 e sul quale era stato realizzato un manufatto pertinenziale acquisito al demanio statale nel 1981 con testimoniale di stato e verbale di consegna redatti ai sensi dell’art. 49 cod. nav..
La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato al risarcimento del danno erariale i funzionari apicali e i dirigenti che, nelle rispettive annualità, avevano omesso di applicare il criterio dei valori OMI alle pertinenze, con ripartizione del detrimento tra funzionari e dirigenti. Avverso la decisione hanno proposto appello i condannati, contestando la sussistenza della colpa grave, la prescrizione del credito per l’annualità 2011, l’inattualità del danno e i criteri di quantificazione e ripartizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il quadro delle competenze. Con la legge regionale Puglia n. 17/2006, il Comune aveva ricevuto l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con la sola eccezione dell’art. 17, comma 4, che riservava alla Regione l’attività concessoria per le istanze già acquisite. Poiché l’istanza di rinnovo era stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il Comune era competente anche al rilascio della concessione e all’adeguamento del canone alla legge n. 296/2006.
Quanto all’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità per il canone 2011, la Corte ha escluso che il termine decorresse dall’inizio dell’anno. Il conguaglio, per la sua stessa natura, è esercitabile fino al termine dell’annualità, trattandosi di facoltà discrezionale nel quando, strettamente inerente al diritto al canone. Richiamando Cass. civ. Sez. III n. 3824/1995, il Collegio ha confermato che in facultativis non datur et non currit praescriptio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la colpa grave dei dirigenti e dei funzionari apicali. Il manufatto pertinenziale era desumibile dal modello D1 allegato alla richiesta di rinnovo del 2002, dalla precedente concessione regionale che contemplava espressamente il manufatto, nonché dalla stessa natura del fabbricato insistente in pieno arenile, descritto come struttura in cemento armato adibita ad attività commerciale. Le carenze organizzative dell’ufficio non sono state ritenute decisive, sussistendo l’obbligo giuridico di verificare lo stato dei luoghi e di acquisire la documentazione presso la Regione e la Capitaneria di Porto.
La Corte ha altresì confermato il criterio di ripartizione del danno, valorizzando il ruolo tecnico dei funzionari apicali, responsabili del procedimento e del computo tecnico-economico del canone, nonché la posizione di vertice dei dirigenti, chiamati a esercitare poteri di impulso e controllo. Il motivo relativo alla possibile riduzione del danno per effetto del procedimento ex art. 100, comma 7, lett. a), del d.l. n. 104/2020 è stato respinto, trattandosi di valutazione meramente probabilistica su un’istanza preliminare mai definita. Il Collegio ha infine escluso l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Nota della Redazione
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