Nessun obbligo di resa del conto per l’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 116 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile ai fini della resa del conto non si presume e non può fondarsi sulla sola prospettazione del requirente. Essa richiede una verifica concreta dell’attività di gestione svolta dall’ente, da condurre con riferimento all’esercizio finanziario cui la pretesa si riferisce. Quando la riscossione della tassa automobilistica regionale avviene tramite la piattaforma pagoPA, con accredito diretto sui conti dell’ente impositore, l’ente territoriale che non sia parte di quel ciclo non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto. Il decreto che assegni il termine per la presentazione del conto senza accertare tale presupposto è pertanto annullato.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto, e il giudice monocratico aveva disposto con decreto, che l’ente gestore storico della riscossione della tassa automobilistica fosse chiamato a presentare il conto relativo all’esercizio finanziario 2023 per la Regione, insieme al termine corrispondente per il deposito del conto da parte della Regione stessa.
L’ente ha proposto opposizione avverso il decreto, deducendo di non avere svolto per quell’anno alcuna attività di riscossione per conto della Regione e di non essere titolare di alcun titolo, convenzionale o normativo, idoneo a fondare la qualità di agente contabile. Ha chiesto l’annullamento del decreto e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva alla resa del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accolto il ricorso muovendo dall’accertamento del concreto assetto della riscossione. Per l’anno 2023 il tributo è stato riscosso tramite la piattaforma regionale integrata con l’infrastruttura pagoPA, operativa in via esclusiva per i pagamenti verso la pubblica amministrazione dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.l. n. 124/2019. Il flusso finanziario si svolge tra il contribuente, il prestatore di servizi di pagamento e il conto corrente regionale, con accredito diretto sui conti dell’ente titolare del tributo.
La Corte ha fondato il proprio convincimento su un quadro documentale prodotto in atti e non contestato. La nota AGID del 6 ottobre 2017 e il comunicato della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno 2018 attestano che il sistema consente l’accredito diretto e per competenza sui conti correnti delle Regioni titolari del tributo; il sito istituzionale della Regione documenta che gestione e riscossione sono svolte direttamente dall’ente impositore tramite la propria piattaforma tecnologica.
Su questa base, per l’esercizio 2023 l’ente oppositore non risulta presente in alcuna fase del ciclo di riscossione. Né risulta una convenzione in vigore per quell’annualità idonea ad attribuirgli compiti nella gestione del tributo. Il quadro non è stato oggetto di contestazione né di integrazione da parte del requirente o della Regione. La Corte ha cura di precisare che tali valutazioni riguardano esclusivamente il 2023 e si fondano sul materiale documentale e normativo riferibile a quella annualità.
La Sezione ha poi dichiarato non conferente l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 giugno 2020, richiamata dall’opponente. Quella pronuncia riguardava la compatibilità europea di una norma regionale che autorizzava l’affidamento diretto della gestione del tributo, collocandosi sul piano della legittimità dell’atto di conferimento. La questione decisa è invece di natura fattuale: se per il 2023 l’ente abbia concretamente gestito risorse pubbliche riferibili a quel tributo. I due profili restano distinti e non comunicanti.
In accoglimento del ricorso il decreto è stato annullato, dichiarandosi che l’opponente non riveste, per l’esercizio 2023, la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto per tale annualità. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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