Ricongiunzione onerosa dei contributi figurativi per disoccupazione non soppressa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 21 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione previdenziale, la facoltà di trasferire in un’unica gestione i periodi contributivi maturati presso fondi diversi è disciplinata dall’art. 2 l. n. 29/1979, che la configura come onerosa per il richiedente. La gratuità della ricongiunzione è prevista in via eccezionale dall’art. 6 l. n. 29/1979, che opera esclusivamente per il personale di enti pubblici soppressi con trasferimento ad altro ente. L’art. 4 l. n. 218/1952 e l’art. 8 l. n. 155/1981 riconoscono la rilevanza pensionistica dei periodi di disoccupazione, ma non la gratuità della ricongiunzione. La circolare INPS n. 212/2016, in quanto atto amministrativo, non vincola il giudice e riguarda fattispecie di trasformazione della natura giuridica del datore di lavoro, non invocabili dal lavoratore collocato in disoccupazione involontaria per ragioni estranee alla soppressione dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione e titolare di pensione diretta di vecchiaia dal settembre 2019, aveva chiesto nel 1991 la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria fra il 1973 e il 1990. Il Provveditorato aveva disposto la ricongiunzione di anni, mesi e giorni di contribuzione senza oneri, ma solo in parte: l’aggiornamento della posizione assicurativa non aveva contemplato i contributi figurativi accreditati d’ufficio per disoccupazione, pari a 308 settimane nel periodo 1992-2013.

La ricorrente ha quindi agito davanti al giudice delle pensioni per ottenere la valorizzazione di tali periodi senza oneri e il ricalcolo del trattamento dal settembre 2019, con differenziale, interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito che la ricongiunzione non onerosa riguarda ipotesi diverse dalla disoccupazione involontaria e ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito l’istituto della ricongiunzione come strumento che consente di riunire in un’unica gestione le contribuzioni sparse, allo scopo di evitare pensioni frammentarie o quote inutilizzate. Ha poi ribadito che l’art. 2 l. n. 29/1979 ha introdotto tale facoltà in regime oneroso per il richiedente e che nessuna delle norme invocate dalla ricorrente deroga a simile onerosità.

L’art. 4 l. n. 218/1952 e l’art. 8 l. n. 155/1981 si limitano a sancire il diritto alla ricongiunzione dei periodi di disoccupazione, senza stabilirne la gratuità. L’unica disposizione che contempla la gratuità è l’art. 6 l. n. 29/1979, che però opera in favore dei lavoratori dipendenti da enti pubblici soppressi con trasferimento del personale ad altre amministrazioni.

Il giudice ha richiamato anche la circolare INPS n. 212/2016, invocata dalla ricorrente, chiarendo che si tratta di atto amministrativo che non vincola il giudicante. Nel merito, la circolare riguarda i soli lavoratori toccati da processi di trasformazione della natura giuridica del datore di lavoro, da pubblica a privata, o i dipendenti di enti e aziende municipalizzate transitati a società private.

Nel caso concreto la ricorrente non si è trovata in disoccupazione involontaria per effetto della soppressione dell’ente di appartenenza: manca dunque il presupposto dell’ipotesi eccezionale di gratuità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.199,00, oltre IVA e CPA, in applicazione dei parametri minimi del DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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