Cessazione della materia del contendere per pagamento del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, il pagamento integrale della somma contestata, eseguito dal convenuto prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa attorea risulti effettivamente soddisfatta. La circostanza è verificata dal giudice sulla base delle allegazioni del requirente e della conferma resa dal Pubblico Ministero in udienza. La contumacia del convenuto non preclude tale declaratoria, poiché l’intervenuta soddisfazione della pretesa rende priva di oggetto la domanda. Il comportamento del convenuto, che abbia eseguito in breve tempo il pagamento, giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una dipendente di un ente locale, addetta a mansioni di rilevazione statistica, contestandole un danno erariale complessivo di euro 1.143,00. La contestazione muoveva da un presunto dolo consistito nell’attestare la presenza in servizio e nel richiedere la liquidazione di ore straordinarie, svolgendo in realtà attività di natura privata, con il caricamento di dati statistici non preceduti da effettive rilevazioni territoriali.
Il danno richiesto si articolava in una componente di danno all’immagine, quantificata nel doppio del danno patrimoniale, e in una di danno da disservizio, quantificata in percentuale sullo stipendio lordo. Il danno patrimoniale corrispondente alle retribuzioni indebite era già stato recuperato e restava estraneo al giudizio. Dopo la contestazione preliminare, rimasta senza riscontro, la convenuta ha eseguito il pagamento dell’intera somma a favore della tesoreria comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che le allegazioni della Procura regionale, unitamente alla documentazione depositata, dimostrano che la pretesa attorea è stata soddisfatta. Il pagamento è stato eseguito dalla convenuta con bonifico bancario e la somma è stata incassata dal Comune, come attestato dal reversale di incasso prodotto in giudizio.
Il Collegio prende atto della mancata costituzione della convenuta, alla quale l’atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne dichiara la contumacia. La verifica della sopravvenuta soddisfazione della pretesa è confermata in udienza dal Pubblico Ministero, che ha confermato l’avvenuta soddisfazione della pretesa attorea.
Su queste premesse la Corte dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stato integralmente corrisposto quanto richiesto, priva il giudizio del suo oggetto.
Quanto alle spese, il Collegio osserva che la convenuta ha eseguito in breve tempo il pagamento della somma contestata. Tale comportamento giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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