Pensione privilegiata: prova positiva della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 18 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di pensione privilegiata ordinaria, ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il giudice deve accertare la derivazione causale con criteri di certezza giudiziale, non essendo sufficiente una mera prova per presunzioni. In presenza di patologie di origine multifattoriale, è richiesta la prova in termini positivi, o quanto meno di effettiva probabilità, che la causa di servizio si presenti come di gran lunga la più probabile rispetto ad altre possibili cause. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur vincolante per l’Amministrazione, non è vincolante per il giudice contabile, che è tenuto a verificare la dipendenza causale sulla base dell’accertamento medico-legale. La consulenza tecnica d’ufficio espletata dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, se adeguatamente motivata e condotta nel contraddittorio delle parti, costituisce elemento istruttorio di primario rilievo.
Il Fatto
Il ricorrente, già Maresciallo Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, aveva prestato servizio con mansioni di tecnico elettronico, facendo parte dei componenti fissi dell’equipaggio di volo degli elicotteri. Nel corso degli anni la Commissione medica ospedaliera aveva diagnosticato alcune patologie — artrosi cervicale, sinusite mascellare cronica e ipertensione labile — riconoscendone la dipendenza da causa di servizio; solo per l’ipertensione, all’epoca non stabilizzata, non era stata disposta l’ascrizione a tabella.
Al momento del transito in quiescenza, il ricorrente aveva chiesto la pensione privilegiata ordinaria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva però espresso parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia ipertensiva, parere confermato in sede di revisione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso alla Corte dei conti, chiedendo l’annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dal Ministero della Difesa per la mancata proposizione della domanda in via amministrativa ex art. 153 C.G.C. L’Amministrazione aveva infatti definito il procedimento con una valutazione di non dipendenza da causa di servizio e, indicando espressamente la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti senza limiti di tempo, aveva reso il ricorso stesso ammissibile.
Nel merito, la Corte ritiene il ricorso infondato. La consulenza medico-legale espletata dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute — con la partecipazione, in contraddittorio, del consulente di parte — ha accertato che non sussistono elementi sufficienti per ricondurre la patologia ipertensiva al servizio espletato. Il Collegio medico ha valorizzato la familiarità riferita dallo stesso ricorrente e le condizioni del servizio, concludendo che la patologia si è manifestata “del tutto indipendentemente dal servizio prestato”.
La Corte enuncia il principio centrale: nell’ambito di patologie di origine multifattoriale non è sufficiente la prova per presunzioni, essendo necessaria la prova in termini positivi o, quanto meno, di effettiva probabilità della dipendenza da causa di servizio, da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. La causa di servizio deve presentarsi come di gran lunga la causa più probabile rispetto ad altre possibili cause, non già come mera eventualità. Sul punto la Corte richiama la propria precedente sentenza n. 172/2024.
Quanto alle singole deduzioni, il Collegio medico ha ritenuto irrilevante lo stress lavorativo, dovendo esso essere particolarmente intenso e prolungato, e non dimostrato in causa; quanto al livello del rumore, ha escluso che rivestisse le caratteristiche di continuità necessarie a fondare il giudizio probabilistico. La Corte osserva inoltre che il lungo tempo trascorso e lo sviluppo della scienza medica rendono non più attuale la valutazione a suo tempo effettuata ai fini dell’equo indennizzo.
Infine, le istanze di integrazione o rinnovo della consulenza tecnica, formulate per la prima volta in udienza, non trovano accoglimento: non risultano specifiche e concrete ragioni di incompatibilità del Collegio medico, né sono necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie, essendo la documentazione sui compiti lavorativi già stata richiesta con la precedente ordinanza istruttoria. Le spese legali sono compensate in ragione dell’incertezza sulla rilevanza causale della patologia e della tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici.
Nota della Redazione
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