Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sui sei scatti nel trattamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 20 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, quale giudice delle pensioni e non del rapporto di lavoro, difetta di giurisdizione sulle controversie relative al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. L’indennità di buonuscita e i c.d. sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, costituiscono un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La giurisdizione appartiene al giudice del rapporto di lavoro e, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, al TAR territorialmente competente. Il ricorrente deve riassumere la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio di legge, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio dal 22.03.1982, fruisce di pensione diretta ordinaria di anzianità. Egli assume di essere stato destinatario del provvedimento di calcolo della pensione del 7.10.2019 e di non avere ottenuto dall’INPS l’applicazione del beneficio dei sei scatti del 2,50 per cento ciascuno, previsti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Chiede quindi l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei benefici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS si costituisce e, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, oltre alla carenza di legittimazione passiva e all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima l’eccezione pregiudiziale, che risulta assorbente. Il thema decidendum non attiene a un trattamento pensionistico, ma al trattamento di fine servizio: una voce economica conclusiva del rapporto di lavoro.
Il giudice ricostruisce la natura della pretesa. I sei scatti invocati incidono sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita e non sul trattamento pensionistico in senso proprio. Questa qualificazione sottrae la controversia alla cognizione della Corte dei conti, che è giudice delle pensioni e non del rapporto di lavoro.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, citando Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008, e la giurisprudenza contabile conforme, tra cui Sez. giur. Sicilia n. 743/2022 e n. 879/2015, Sez. giur. Veneto n. 231/2015, Sez. giur. Piemonte n. 176/2015, Sez. giur. Lombardia n. 83/2017 e Sez. giur. Lazio n. 573/2019.
Ne deriva la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del TAR territorialmente competente, individuato come giudice del rapporto di lavoro in ragione della qualifica di ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri rivestita dal ricorrente. Il ricorrente è onerato di riassumere la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio di legge, per fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate.
Quanto alle spese, trattandosi di sentenza che definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, la Corte applica l’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile e le compensa integralmente tra le parti.
Nota della Redazione
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