Nullo l’atto di citazione contabile se muta il fatto dell’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 29 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 87 c.g.c. sanziona con la nullità l’atto di citazione che non presenti corrispondenza tra i fatti indicati ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre. Non è richiesta una coincidenza integrale tra i due atti, essendo fisiologico che l’istruttoria successiva arricchisca il quadro conoscitivo. La corrispondenza deve tuttavia mantenersi entro il nucleo essenziale del fatto, inteso come individuazione della fattispecie dannosa, della condotta contestata, del contributo causale e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Quando l’atto di citazione introduce un fatto nuovo, modificando il petitum e la causa petendi, la domanda non è più ricollegabile all’invito e la sua funzione di garanzia risulta compromessa: si impone l’emissione di un ulteriore invito a dedurre.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un esposto e da una relazione del collegio sindacale di una società partecipata dal Comune di Roma, relativi alle criticità del bilancio e all’utilizzazione della tassa sui rifiuti. La Procura regionale contabile ha ipotizzato un danno erariale per maggiori oneri finanziari, quantificato in oltre cinque milioni di euro per il triennio 2016-2018, riconducendolo alla sottoscrizione, nel dicembre 2009, di un contratto di finanziamento con un pool di banche e alle clausole che avrebbero assoggettato a garanzia i flussi del tributo.

Dopo una prima fase istruttoria e l’archiviazione delle posizioni di numerosi invitati, la Procura ha citato in giudizio i soli amministratori della società succedutisi dal 2009 al 2018, imputando loro a titolo di responsabilità parziaria il danno rideterminato. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione per difformità rispetto all’invito a dedurre.

La Motivazione della Corte

Il Collegio applica il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e passa direttamente all’esame dell’eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c., ritenendola assorbente rispetto alle altre questioni preliminari.

La norma codifica un’ipotesi di nullità già elaborata dalla giurisprudenza contabile: la difformità tra i fatti esposti nell’invito a dedurre e quelli dedotti in citazione. L’invito assume natura preprocessuale con duplice funzione, istruttoria e di garanzia, e deve contenere gli elementi essenziali del fatto, della condotta contestata e del contributo causale. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, il Collegio ribadisce che non si esige una corrispondenza totale tra i due atti, poiché è fisiologico che gli elementi raccolti possano arricchirsi dopo le deduzioni difensive.

Il limite è però invalicabile: entrambi gli atti devono individuare i fatti assunti come lesivi e la richiesta risarcitoria, mantenendo una sostanziale omogeneità del nucleo essenziale. Se petitum e causa petendi mutano in modo sostanziale, la domanda travalica il nucleo del fatto definito nell’invito.

Nel caso concreto, l’invito contestava agli amministratori di non aver garantito gli obblighi di agente contabile e di aver accettato il meccanismo delle compensazioni tra partite creditorie e debitorie, con ricorso a capitale di terzi per la gestione ordinaria. L’atto di citazione sposta invece l’addebito sulla stipula del contratto di finanziamento e sulla mancata attivazione di una clausola contrattuale (art. 14.17), qualificata come unica ed esclusiva fonte del danno, con esclusione delle compensazioni. Cambiano dunque gli elementi essenziali del fatto, la condotta, il contributo causale e gli elementi di diritto: muta anche il petitum, poiché l’intero importo è addebitato ai soli convenuti su nuove argomentazioni.

Il Collegio conclude che la domanda non è ricollegabile all’invito e che la nuova contestazione avrebbe richiesto un ulteriore invito a dedurre. Accoglie pertanto l’eccezione e dichiara la nullità dell’atto di citazione, compensando le spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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