Il riscatto perfezionato non è rinunciabile per scegliere il sistema di calcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 228 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riscatto del periodo di studi universitari, disciplinato dall’art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973, si configura come un diritto potestativo che si perfeziona con il pagamento integrale dell’onere e produce come unico effetto diretto l’accrescimento dell’anzianità contributiva. Una volta esercitato e perfezionato, il diritto si estingue e non è più rinunciabile, neppure parzialmente. La domanda di “non valutazione” del periodo riscattato, volta a ridurre l’anzianità contributiva al di sotto della soglia dei diciotto anni al 31 dicembre 1995 per beneficiare del sistema di calcolo misto, si risolve in una inammissibile pretesa di scelta ex post del sistema di computo del trattamento pensionistico, in contrasto con il principio di certezza del diritto che presidia il sistema previdenziale. L’obbligazione contributiva, in quanto sorretta da un pubblico interesse, è indisponibile e sottratta all’intervento dei privati. È altresì inammissibile la produzione documentale effettuata nel rito pensionistico oltre i termini perentori fissati dal codice di giustizia contabile.

Il Fatto

Una magistrata, in quiescenza dal 1° luglio 2025, aveva riscattato a fini pensionistici il periodo di studi universitari, versando i relativi contributi. Poco prima della cessazione dal servizio, aveva presentato all’INPS un’istanza di rinuncia parziale al riscatto per dieci mesi, al fine di ridurre la propria anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al di sotto dei diciotto anni e ottenere così la liquidazione della pensione con il più favorevole sistema misto (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1996), anziché con il sistema del “doppio calcolo” introdotto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, che le aveva prodotto un trattamento meno vantaggioso. L’INPS non aveva accolto l’istanza, provvedendo alla liquidazione secondo il sistema integralmente retributivo. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per far valere il proprio diritto alla rinuncia e contestualmente sollevava questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo sufficiente la simulazione di calcolo depositata dalla ricorrente a dimostrazione del pregiudizio economico. Ha invece dichiarato inammissibili e ha espunto dagli atti le memorie e la documentazione depositate fuori udienza e non autorizzate, in quanto il rito pensionistico è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni finalizzato a garantire la concentrazione del giudizio.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la natura dell’istituto del riscatto alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il riscatto, finalizzato a valorizzare il periodo di studi trasformandolo in contribuzione utile ai fini del diritto a pensione (an), assume rilievo solo secondario rispetto all’effetto sulla misura del trattamento (quantum), che è meramente eventuale e accidentale. Il diritto di riscatto, una volta esercitato con l’integrale pagamento dell’onere, si estingue per consumazione del potere giuridico, essendosi prodotto l’effetto tipico dell’incremento dell’anzianità contributiva.

La Corte ha quindi escluso che la domanda possa essere riqualificata come richiesta di neutralizzazione della contribuzione. Tale istituto, infatti, è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non può essere utilizzato per sottrarsi all’applicazione di un sistema di calcolo rivelatosi meno conveniente. La pretesa della ricorrente, volta a scegliere il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata al momento del pensionamento, si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto.

Da ultimo, il Giudice ha richiamato la natura di obbligazione pubblica dell’obbligazione contributiva, priva di nesso di corrispettività sinallagmatica con le prestazioni e caratterizzata dalla sua inderogabilità e indisponibilità. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è stata dichiarata irrilevante, vertendo il giudizio sulla rinunciabilità del riscatto e non sull’applicazione dell’art. 1, comma 707, e comunque manifestamente infondata, essendo già stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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