Cessazione della materia del contendere per pagamento del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3936 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento del versamento dell’importo pari alla quota ridotta. Tale esito processuale consegue al disposto dell’art. 7 d.l. 95/2025, che ricollega alla comunicazione suddetta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La pronuncia presuppone dunque un fatto estintivo documentato e comunicato al giudice, non essendo sufficiente la sola allegazione della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento della Provincia Autonoma di Bolzano con cui le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 11.279,22 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Unitamente a tale provvedimento sono stati impugnati i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, oltre agli atti connessi.
Con memoria versata in atti in data 15 gennaio 2026, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare, ex art. 7 d.l. 95/2025, cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ricostruisce la portata dell’art. 7 d.l. 95/2025, ai sensi del quale, decorso il termine dei trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio chiarisce che la cessazione della materia del contendere, in sostanza, può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. La norma subordina dunque l’esito processuale a un adempimento documentale e comunicativo preciso, che non può essere surrogato dalla sola richiesta della parte.
Nel caso concreto la Provincia Autonoma di Bolzano, in data 16 gennaio 2026, ha versato in atti il decreto n. 16932-2025, dal quale risulta il pagamento della somma dovuta. Si realizza così il presupposto richiesto dalla disciplina: la comunicazione al giudice del provvedimento di accertamento del versamento.
Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite, coerentemente con il disposto normativo richiamato.
Nota della Redazione
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