Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente precario (TAR Sicilia n. 2531 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’azione prevista dall’art. 112, comma 2, c.p.a. è ammissibile quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando contenuto in una sentenza passata in giudicato. Il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, spetta anche al docente con contratti a tempo determinato, in misura proporzionale alle ore e alla durata del rapporto. Accertata la rituale notifica del titolo e il decorso inutilmente del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, in tema di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle da essa espressamente previste.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con rapporti di lavoro a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione degli importi proporzionati al numero di ore del contratto, oltre interessi legali.
Notificato il titolo esecutivo e attestato il passaggio in giudicato, il Ministero non ha provveduto ad accreditare le somme riconosciute. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che rende ammissibile l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Nel caso di specie la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero alla corresponsione degli importi proporzionalmente determinati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Dagli atti emerge che la sentenza è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice e che il passaggio in giudicato è stato attestato dalla Cancelleria. È decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e per ordinare l’integrale esecuzione.
La domanda relativa agli interessi è accolta, trovando espresso fondamento nel dispositivo del titolo esecutivo, che ne prevede la corresponsione dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero è pertanto obbligato a dare esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione a cura dell’interessato.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni all’esecuzione completa del giudicato mediante registrazione del docente sulla piattaforma dedicata e accredito delle somme dovute. Il Collegio esclude il compenso ulteriore in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, estendendo per analoga la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti in materia.
Nota della Redazione
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