Cessazione materia del contendere sul ripiano dispositivi medici per pagamento ridotto (TAR Lazio n. 3937 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere non consegue automaticamente al versamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La pronuncia presuppone che la Regione abbia accertato il pagamento con proprio provvedimento e lo abbia comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determinando così la cessazione con compensazione delle spese di lite. Fino a tale adempimento resta sospesa la prescrizione e sono precluse le azioni esecutive; l’inadempimento del fornitore lascia ferme le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna il decreto del Direttore generale Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022 e gli atti presupposti, tra cui la certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6.10.2022 e l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7.11.2019. Chiede l’annullamento del riparto degli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
Si costituiscono la Regione e le Amministrazioni statali, depositando memorie difensive. Nelle more del giudizio entra in vigore l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che consente ai fornitori di assolvere l’obbligo versando il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente versa la quota ridotta e chiede la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina sopravvenuta. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicandoli senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. È tale accertamento regionale a determinare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La norma appronta inoltre una tutela interinale: fino al termine dell’accertamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione e sono precluse nuove azioni esecutive. In caso di inadempimento del fornitore restano ferme le conseguenze già previste dal sesto periodo del citato art. 9-ter, comma 9-bis.
Il Collegio verifica la sequenza procedimentale richiesta dalla legge. La Regione Veneto ha depositato la Deliberazione regionale n. 154 del 16 ottobre 2025, recante l’accertamento dei pagamenti delle quote di ripiano nella misura ridotta. Sussiste dunque il presupposto per la pronuncia di cessata materia del contendere. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.