Payback dispositivi medici: giurisdizione del giudice ordinario sul ripiano regionale (TAR Lazio n. 3930 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, nell’assetto risultante dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dai decreti ministeriali attuativi, supera lo scrutinio di costituzionalità sotto i profili della riserva di legge, della capacità contributiva, dell’irretroattività e del legittimo affidamento. I provvedimenti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti costituiscono espressione di attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale, anche tecnico, e non implicano la spendita di alcun potere autoritativo. Ne deriva che la controversia sul quantum debeatur, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando estranea alla giurisdizione amministrativa; la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione ha ripartito tra le aziende gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, calcolati sull’incidenza percentuale del fatturato di ciascuna impresa. Con il ricorso introduttivo la società censura anche gli atti statali presupposti: i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme sul payback.

Con motivi aggiunti la società impugna poi la nuova determinazione regionale che, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, ha rideterminato le quote di ripiano applicando la riduzione al 48 per cento, nonché la delibera di Giunta che ha differito il termine di pagamento. La questione centrale concerne la giurisdizione e la tenuta costituzionale della disciplina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario; l’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano, secondo l’incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa regionale. La disciplina è stata attuata solo dopo la circolare ministeriale del 2019 e l’accordo del 7 novembre 2019, con la certificazione dello scostamento operata dal decreto ministeriale del 6 luglio 2022.

Sulle censure di illegittimità derivata il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost. e del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Su tale base le doglianze sull’incostituzionalità delle norme sono infondate.

Il Collegio affronta poi le censure di illegittimità propria. Il payback non altera l’esito delle gare: opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo. Le imprese avrebbero dovuto assumere il tetto nazionale del 4,4 per cento quale parametro di riferimento secondo l’ordinaria diligenza, trattandosi di alea contrattuale prevedibile.

Il passaggio decisivo riguarda la giurisdizione. Il comma 9-bis dell’art. 9-ter attribuisce alle regioni il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano e imporne il pagamento, con iscrizione in bilancio. Si tratta di attività meramente tecnica e vincolata, che non implica determinazione del tetto, certificazione del superamento né quantificazione dello scostamento, competenze tutte statali. A fronte di essa si instaura un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.

Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione del criterio del petitum sostanziale e della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile; i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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