Indennità di trasferimento dovuta al militare vincitore di concorso riservato al personale in servizio (TAR Puglia n. 423 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico connesso al trasferimento d’autorità del personale militare, la natura riservata del concorso che legittima l’esclusione della novazione del rapporto di lavoro e il riconoscimento dell’indennità di trasferimento va determinata avendo riguardo ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura, non alla “riserva nella riserva” prevista dal bando per l’assegnazione dei posti. Ne consegue che, ove la partecipazione sia consentita esclusivamente a soggetti già appartenenti alle Forze armate, il passaggio di grado conseguito tramite concorso non interrompe la continuità del rapporto di impiego, a nulla rilevando l’eventuale ripartizione dei posti tra diverse categorie di militari. In tal caso, la sede successivamente assegnata costituisce trasferimento e non prima destinazione, con diritto all’indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001. L’eventuale danno da ritardo nel riconoscimento del beneficio, in un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, va allegato e provato nelle sue componenti concrete ex art. 2043 cod. civ., non essendo configurabile la riparazione automatica prevista dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990; il pregiudizio da tardiva disponibilità delle somme è assorbito dalla corresponsione degli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, sergente in servizio permanente nell’Esercito, partecipava al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi, risultando vincitore. Dopo aver frequentato il corso di formazione e ricevuto la successiva assegnazione a nuova sede, l’interessato chiedeva la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dagli articoli 1 e 13 della legge n. 86/2001. L’amministrazione negava il beneficio, ritenendo che il concorso, solo parzialmente riservato al personale militare, non fosse interamente ascrivibile alle procedure che escludono la novazione del rapporto di lavoro; secondo la difesa erariale, la riserva di posti per i marescialli avrebbe reso la selezione una procedura concorsuale solo parzialmente interna, con conseguente prima assegnazione alla sede e non trasferimento. Il diniego veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che è pacifica la regola secondo cui, per escludere la novazione del rapporto e riconoscere l’indennità, occorre che la promozione sia stata conseguita tramite una procedura completamente riservata ovvero parzialmente riservata al personale militare; il contrasto interpretativo tra le parti concerne l’esatto significato da attribuire alla nozione di riserva.
Il Collegio aderisce alla tesi del ricorrente, per cui tale qualificazione va ancorata ai requisiti di partecipazione al concorso e non alla distribuzione dei posti tra categorie di militari. L’elemento decisivo è la continuità del rapporto di impiego: se l’accesso alla procedura è consentito solo a chi già appartiene alle Forze armate, la sede successiva costituisce trasferimento e non prima assegnazione. La previsione di ulteriori riserve interne, come quella per il ruolo dei marescialli, integra un mero titolo di preferenza in sede di graduatoria, privo di effetti sulla natura del concorso. In tal senso depongono anche i precedenti richiamati in motivazione, tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 6838 del 2022 e Consiglio di Stato n. 3968 del 9 maggio 2025.
Ritenuta la fondatezza del primo motivo, con assorbimento delle altre censure, il Tribunale riconosce il diritto all’indennità nelle misure indicate dall’art. 1 della legge n. 86/2001, per ventiquattro mesi a decorrere dalla presa di servizio nella nuova sede, oltre interessi sino all’effettivo pagamento. Viene invece rigettata la domanda di risarcimento del danno da ritardo: trattandosi di rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, essa non segue il meccanismo risarcitorio dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990, ma richiede la rigorosa allegazione e prova delle concrete poste di danno. La mancata disponibilità delle somme è riparata dalla corresponsione degli interessi. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda.
Nota della Redazione
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