Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso l’annotazione nel casellario ANAC (TAR Lazio n. 14003 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, espressa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione della res controversa per fatto sopravvenuto, dichiara il gravame improcedibile senza entrare nel merito delle censure proposte. La pronuncia di improcedibilità non presuppone l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza del ricorso, ma soltanto la verifica della persistenza dell’interesse strumentale alla decisione. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in causa ricorrendo giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva annotato nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 la determina con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva annullato l’aggiudicazione in suo favore della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza passiva non armata presso gli immobili dell’Ente. La società aveva altresì gravato la segnalazione del 15 settembre 2022 e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento trasmessa da ANAC il 14 novembre 2022. La controversia era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, depositando apposita memoria in data 17 aprile 2026, aveva manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, proveniente dalla parte interessata, ha determinato la cessazione della materia del contendere e ha imposto al giudice di provvedere ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiarando l’improcedibilità del gravame.
La norma richiamata attribuisce al giudice amministrativo il potere-dovere di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che faccia venire meno l’interesse della parte a ottenere una pronuncia nel merito. Nel caso di specie, la manifestazione espressa della ricorrente ha reso superfluo l’esame delle censure proposte avverso l’annotazione nel casellario informatico, non essendo più configurabile alcun interesse concreto e attuale alla decisione.
Il Collegio ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, in ragione della particolarità dell’esito processuale determinato dalla sopravvenienza. La pronuncia di improcedibilità è stata pertanto adottata senza condanna alle spese, con ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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