Cessazione della materia del contendere nel ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 3924 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione, del provvedimento che accerta l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta. L’art. 7 d.l. n. 95/2025 subordina espressamente tale declaratoria alla comunicazione, senza indugio, dei provvedimenti regionali di accertamento alla segreteria del giudice amministrativo. La declaratoria consegue con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società, in liquidazione, ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Toscana le ha richiesto il pagamento di oltre centosessantatremila euro a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso investiva anche i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto nazionale e le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali, oltre agli atti attuativi regionali e alle intese in Conferenza.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Regione Toscana, a sua volta, ha versato in atti una memoria con cui ha dichiarato l’avvenuto pagamento e la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si è soffermato sulla disciplina dettata dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, che regola gli effetti del pagamento della quota ridotta nei giudizi avverso i provvedimenti regionali di ripiano adottati in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La norma prevede che, decorso il termine dei trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali.

Il dato testuale è decisivo. Tali provvedimenti vanno comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ne trae una conseguenza processuale precisa: la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Non è dunque sufficiente né il solo pagamento né la mera allegazione del versamento, ma occorre l’atto regionale di accertamento portato a conoscenza del giudice.

Nel caso concreto la Regione Toscana, con memoria depositata il 22 gennaio 2026, ha dichiarato l’avvenuto pagamento e ha confermato la cessazione della materia del contendere. Verificata la sussistenza del presupposto richiesto dalla norma, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di lite, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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