Ottemperanza per carte docente: inammissibile senza notifica del titolo al domicilio digitale del Ministero (TAR Lombardia n. 3577 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, quale rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, restando il ricorso al domicilio digitale del Registro IPA consentito solo in via sussidiaria. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato o presso uffici periferici dell’amministrazione non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che accertava il diritto a usufruire del beneficio economico della cosiddetta “carta docente” per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di 2.000,00 euro. Non avendo ricevuto soddisfazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile. All’udienza camerale, il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, a causa del difetto di notifica all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo il preliminare profilo rilevato in udienza. Il Collegio ha osservato che la norma che impone all’amministrazione di completare le procedure di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, stante la sua natura di strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie.
La Corte ha quindi esaminato la regola per l’individuazione dell’indirizzo digitale al quale va notificato il titolo, richiamando l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. Tale disposizione indica quali pubblici elenchi i domicili digitali contenuti nell’INI-PEC, nell’INAD, nell’ANPR, nel Registro delle PP.AA., nel Registro delle Imprese e nel ReGIndE. L’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA è invece consentito solo in via sussidiaria, ossia in caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva comunicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC: la notifica avrebbe quindi dovuto essere effettuata a tale domicilio. La ricorrente aveva invece notificato la sentenza agli indirizzi degli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia di Milano e di Monza-Brianza, che non individuano l’amministrazione centrale debitrice. Il Collegio ha precisato che non ha rilievo la notifica presso l’indirizzo PEC indicato in un comunicato ministeriale, trattandosi di un mero atto organizzativo privo di efficacia normativa.
Parimenti, la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine dilatorio, essendo prevista solo a fini processuali e non sostanziali. Ne consegue che, non essendo stata validamente effettuata la notifica del titolo esecutivo, il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 non ha iniziato a decorrere, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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