Revoca del porto d’armi illegittima senza rischio concreto di abuso (TAR Marche n. 461 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi di diniego, revoca o divieto di detenzione di armi presuppongono la sussistenza di condanne o anche solo denunce per i reati richiamati dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., oppure un fondato rischio che l’interessato possa abusare delle armi legalmente detenute o non sia in grado di custodirle. In caso di mere denunce, prive di condanne, l’amministrazione è tenuta a rafforzare la motivazione, non operando alcun automatismo espulsivo. Il giudizio prognostico negativo deve fondarsi su elementi concreti e attuali, verificati attraverso un’istruttoria completa, e resta soggetto al principio di proporzionalità. La mera detenzione di uno spray urticante, mai usato né portato addosso, non integra di per sé il rischio di abuso richiesto dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia giurata, impugna davanti al TAR Marche la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo disposta dalla Questura di Fermo, oltre al ritiro cautelativo delle armi e al sequestro di una bomboletta di spray anti-aggressione ritenuta non conforme alla normativa vigente.

L’amministrazione aveva fondato la revoca sulla presunta inaffidabilità del soggetto nel possesso delle armi e sulla mancata presentazione di memorie difensive in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo di aver depositato una memoria e chiesto di essere ascoltato personalmente, e deduce la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché l’assenza di elementi concreti a sostegno del giudizio prognostico negativo. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza per carenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti che legittimano i provvedimenti ablativi del porto d’armi. L’art. 2 della L. n. 895/1967 sanziona la detenzione illegale di aggressivi chimici e uno spray urticante può, a certe condizioni, costituire arma impropria. Ciò non basta, tuttavia, a giustificare la revoca: occorrono condanne o denunce per i reati degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. oppure un fondato rischio di abuso delle armi detenute, da accertare alla stregua dei principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, del principio di proporzionalità.

Applicando tali premesse, il giudice rileva anzitutto un dato decisivo: la distinta della carta prepagata utilizzata per l’acquisto on line dello spray è intestata a un soggetto diverso dal ricorrente. Ciò esclude, quantomeno in sede amministrativa, la riferibilità della condotta all’interessato, fatta salva ogni valutazione del giudice penale.

Il Collegio valorizza poi ulteriori circostanze. Il commercio on line non garantisce sempre la certificazione della merce acquistata, pur offrendo rassicurazioni nei siti dei venditori. La bomboletta è stata trovata nell’abitazione e non addosso al ricorrente, ed era ancora integra, dunque mai utilizzata. Tali elementi dimostrano la buona fede dell’interessato ed escludono il rischio di abuso delle armi, non avendo egli mai usato né minacciato di usare lo spray.

Quanto alla pretesa dell’Avvocatura erariale di imputare al ricorrente, per la sua attività di guardia giurata, il dovere di verificare la conformità del prodotto, il Tribunale osserva che non si comprende come un operatore di sicurezza privata disponga delle competenze tecniche per accertare la composizione chimica di un prodotto di libera vendita. L’amministrazione non ha del resto depositato etichette o materiale del produttore da cui emerga la non conformità dello spray, pubblicizzato come prodotto a base di estratto di olio di peperoncino: solo le analisi chimiche, pertanto, possono smentire la dichiarazione del venditore.

Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e ordine alla Questura di restituire la licenza di porto d’armi e le armi a essa riferite. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *