Sovvenzioni ippodromi, legittimo il triennio di riferimento post Covid (TAR Lazio n. 2892 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sovvenzioni pubbliche, la posizione del beneficiario non integra un diritto soggettivo al mantenimento sine die del beneficio, né nell’an, né nel quantum, né nel quid, né nel quando. L’Amministrazione può modificare i criteri di determinazione della sovvenzione, purché la scelta sia coerente con le regole prestabilite nell’atto di disciplina e rispetti il principio di ragionevolezza e non discriminazione. Non è sindacabile nel merito la determinazione dell’arco temporale di riferimento adottata per escludere le annualità caratterizzate dall’emergenza pandemica, quando essa risulti logicamente giustificata in ragione delle mutate premesse temporali della programmazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce due ippodromi e percepisce sovvenzioni ministeriali per l’organizzazione delle corse dei cavalli. Per l’anno 2023 il Ministero aveva calcolato il beneficio sui dati del triennio 2017-2019, mantenendo fermo quel parametro nonostante la pandemia. Con il decreto impugnato, relativo all’anno 2024, l’Amministrazione ha invece determinato la sovvenzione sulla base del triennio 2019-2022-2023.
Il nuovo criterio ha comportato una riduzione dell’assegnazione, con applicazione di uno scaglione più basso. La società ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio deducendo eccesso di potere per illogicità, sproporzione e disparità di trattamento, e chiedendo il risarcimento del danno. In udienza ha rinunciato alla caducazione degli atti, limitando la pretesa all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9154 del 2024: la posizione di chi aspira a sovvenzioni è di interesse legittimo quando la norma affida all’Amministrazione il discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
Nel merito, il TAR ricostruisce la natura della sovvenzione come beneficio che copre solo parte dei costi di gestione, lasciando in capo al beneficiario una quota di alea. L’intervento resta compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato di cui all’art. 107 T.F.U.E. proprio perché non è selettivo. Ne deriva che la decisione di erogare il beneficio è rimessa all’organo politico e si traduce in regola giuridica applicata secondo i criteri predeterminati nell’atto concessorio.
Il Collegio esclude l’esistenza di un diritto soggettivo al mantenimento della sovvenzione, richiamando l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: l’Amministrazione può modificare i criteri o sopprimere il beneficio, purché la valutazione resti coerente con l’art. 3 della Costituzione. Sul rapporto tra Ministero e società di corse richiama il parere del Consiglio di Stato n. 3951 del 2014, che lo qualifica come accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990.
La censura centrale è respinta perché il criterio applicato ricalca la disciplina ordinaria: il richiamo al triennio precedente contenuto nel decreto direttoriale del 2020 non consentiva all’Amministrazione di discostarsene. Il riferimento al triennio 2017-2019 fino al 2023 costituiva una deroga giustificata dalla contiguità con il periodo emergenziale, ma da essa non può trarsi un diritto alla sua conservazione. La scelta del periodo 2019-2022-2023 è anzi favorevole alla ricorrente, per l’espunzione delle annualità 2020-2021. La determinazione rientra nei limiti del merito amministrativo e non è affetta dai vizi denunciati.
Nota della Redazione
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