Preavviso di rigetto dovuto nel procedimento di visto per lavoro subordinato (TAR Lazio n. 2889 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, l’art. 10-bis l. 241/1990 impone alla rappresentanza diplomatica di comunicare il preavviso di rigetto ove l’istanza sia stata proposta in un periodo in cui la norma era pienamente applicabile. La circostanza che la pubblica amministrazione abbia concluso il procedimento dopo l’entrata in vigore della disciplina soppressiva di tale obbligo non consente di sacrificare l’interesse del privato allo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale. Il colloquio consolare, in quanto meramente facoltativo, non surroga il preavviso di rigetto. I rilievi non desumibili dal provvedimento impugnato costituiscono motivazioni postume e sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino ghanese, presenta domanda di visto per lavoro subordinato. L’Ambasciata d’Italia ad Accra respinge l’istanza con provvedimento del 9/12/2024, fondando il diniego su dubbi circa le generalità del richiedente: l’atto di nascita era stato formato a quarantatré anni di distanza dalla nascita, in contrasto con la normativa ghanese, ed era stato registrato da un soggetto non risultante sullo stato di famiglia prodotto.

Il destinatario del rifiuto impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria, illogicità e carenza della motivazione, per non avere l’ufficio procedente comunicato il preavviso di rigetto e non avere quindi acquisito le controdeduzioni dell’interessato. La rappresentanza diplomatica, nella relazione depositata, eccepisce che nelle more del procedimento sarebbe venuto meno l’obbligo del preavviso e che l’interessato era stato comunque sottoposto a colloquio consolare.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove da un dato pacifico, riconosciuto dalla stessa Rappresentanza diplomatica: l’istanza di visto è stata proposta in un periodo in cui l’art. 10-bis l. 241/1990 era pienamente applicabile al procedimento in esame.

Da qui la prima conclusione. Non si può addossare al ricorrente il fatto che l’amministrazione non abbia concluso tempestivamente il procedimento, prima della sopravvenienza normativa, per poi sacrificare l’interesse del privato al contraddittorio endoprocedimentale. Il preavviso di rigetto doveva dunque essere comunicato, perché la garanzia procedimentale si radica al momento della proposizione dell’istanza e non può essere travolta dalla successiva modificazione legislativa.

Il collegio affronta poi la tesi difensiva dell’amministrazione. Il colloquio consolare, osserva il giudice, non può considerarsi surrogato del preavviso, trattandosi di adempimento meramente facoltativo: esso non sostituisce il contraddittorio procedimentale tipico, che consente all’interessato di formulare argomentazioni soggette alla valutazione dell’autorità procedente.

Quanto agli ulteriori rilievi contenuti nella relazione sui fatti di causa della sede diplomatica, il collegio li dichiara inammissibili. Essi non sono desumibili dal provvedimento impugnato e appartengono alla categoria delle motivazioni postume, non potendo integrare ex post il deficit motivazionale dell’atto.

Su queste basi il ricorso è accolto e, per l’effetto, il provvedimento di diniego del 9/12/2024 è annullato. Il collegio liquida le spese di lite in misura forfettaria secondo il criterio della soccombenza, ponendole a carico del MAECI, con distrazione in favore del difensore antistatario. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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