Inerzia VIA e perentorietà dei termini procedimentali: il TAR Puglia ordina alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di provvedere (TAR Puglia n. 510 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria. La mancata espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico, e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale, integra un’ipotesi di inerzia censurabile ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990. L’eventuale necessità del concerto con il Ministero della cultura, collocandosi in una fase successiva, non giustifica la stasi procedimentale determinatasi prima della pronuncia della Commissione tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA presentata il 17 luglio 2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico evoluto di potenza pari a 54,5 MW, con sistema di accumulo da 10 MW, da ubicarsi nel Comune di Troia (FG).
Dopo la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione aveva perfezionato la documentazione l’8 agosto 2024 e avviato la consultazione pubblica il 20 agosto 2024, conclusasi il successivo 19 settembre 2024. La società, rilevato che la pratica versava ancora nello stato di “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC” oltre i termini di legge, agiva per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 1063/2025 e n. 1356/2025), ha innanzitutto ribadito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La natura perentoria dei termini è coerente con la clausola di non regressione di cui all’art. 3-bis del medesimo decreto, che ammette deroghe alle norme ambientali solo per dichiarazione espressa di successive leggi, nel rispetto del diritto europeo.
La sentenza ha ricostruito la scansione procedimentale prevista dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006: la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione degli elaborati; nei successivi trenta giorni il direttore generale del MASE adotta il provvedimento di VIA, previo concerto con il Ministero della cultura, da acquisire entro venti giorni.
Il Collegio ha precisato che il concerto con il Ministero della cultura si colloca in una fase successiva e successiva rispetto alla stasi procedimentale censurata, che riguardava la mancata determinazione della Commissione tecnica quale atto presupposto del provvedimento finale.
Accertato che i termini erano ampiamente decorsi senza l’espressione della Commissione, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio e ordinando alla Commissione di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.