Pensione privilegiata per militare esposto a metalli pesanti nei teatri operativi (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 33 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cause di servizio, in presenza di elementi statistici rilevanti — quale il servizio prestato in ambienti bellici contaminati — e di rischio tipizzato, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’amministrazione dimostri la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Il riconoscimento della causa di servizio non può fondarsi su mere considerazioni probabilistiche di tipo gestionale, ma sulla valutazione complessiva dei dati di fatto, elaborati secondo il criterio del più probabile che non. Ai sensi dell’art. 68 d.P.R. n. 1092/1973, l’infermità suscettibile di miglioramento dà diritto ad assegno rinnovabile per un massimo di sei anni, oltre i quali, se la malattia è ancora in atto, matura il diritto a pensione privilegiata. Il cumulo di infermità ascritte rispettivamente alla VIIª e VIIIª categoria della tabella A determina, secondo la tabella F-1, il trattamento di VIª categoria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare in servizio dal 1979, ha partecipato a più missioni all’estero in teatri operativi caratterizzati da pregressi eventi bellici e da accertata contaminazione ambientale. Nel corso degli anni ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità; nel 2013 è stata diagnosticata una ulteriore patologia, per la quale ha chiesto il riconoscimento.

Dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato e collocato in congedo, il militare ha presentato all’INPS domanda di pensione privilegiata per le infermità già riconosciute dipendenti dal servizio, senza ottenere riscontro. L’amministrazione militare, su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio della nuova infermità. Il ricorrente ha quindi adito il giudice contabile per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di VIª categoria, o in subordine di VIIIª.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente respinto il difetto di giurisdizione eccepito dal Ministero della Difesa: il giudizio, avviato da un ex militare, ha ad oggetto l’accertamento della pensione privilegiata e non dell’equo indennizzo, sulla cui attribuzione sarebbe competente il giudice amministrativo.

È stata poi disattesa la richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riconoscendosi la titolarità dell’interesse a contraddire in capo all’ente di riferimento del Comitato di verifica, secondo la giurisprudenza contabile richiamata e il principio delle Sezioni Unite n. 2951/2016.

Nel merito, la Corte ha accertato che l’INPS ha erogato di fatto la pensione privilegiata di VIIIª categoria sulla base di un provvedimento avente carattere temporaneo, adottato ai sensi dell’art. 68, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Accertata la non migliorabilità dell’infermità, l’Istituto avrebbe dovuto adottare il provvedimento definitivo previsto dal comma 2, non risultando ciò avvenuto: sussiste quindi l’interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale del diritto.

Quanto alla seconda infermità, la Corte ha disatteso le conclusioni del parere dell’UML e del Comitato di verifica. Il ricorrente ha prestato servizio in contesti operativi teatri di pregressi eventi bellici, connotati da rischio chimico e radiologico da inalazione di particelle di metalli pesanti. Le analisi su campioni bioptici conservati in paraffina hanno evidenziato la presenza di nanoparticelle di metallo di origine esogena. A fronte di ciò, secondo il criterio del più probabile che non, e in assenza di valide spiegazioni causali alternative, il nesso diretto e immediato con il servizio risulta provato ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte ha quindi riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di VIIª categoria sotto forma di assegno rinnovabile dal 22.09.2014 al 21.09.2020 e a titolo di pensione dal 22.09.2020, nonché — per il cumulo delle due infermità ascritte alla VIIª e VIIIª categoria, secondo la tabella F-1 — il diritto alla pensione privilegiata di VIª categoria a decorrere dal 22.09.2014 e a vita, con i maggiori ratei arretrati. È stata esclusa la prescrizione, essendo il periodo interrotto dalla domanda del 05.11.2015 e dall’atto di citazione. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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