Pensione privilegiata militare: requisiti anagrafici e contributivi per il calcolo maggiorato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 266 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare cessato dal servizio per perdita del grado per rimozione è liquidata nella misura della pensione normale aumentata di un decimo, ai sensi dell’art. 67, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, solo se il dipendente possiede i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il conseguimento della pensione normale. In assenza di tali requisiti, l’attribuzione della pensione privilegiata deve avvenire secondo il calcolo percentualistico del comma 2 del medesimo articolo. I requisiti per la pensione normale, nel caso di cessazione anticipata dal servizio diversa dal collocamento in congedo per inabilità, sono quelli fissati dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 59, comma 6, tabella D, legge n. 449/1997, non più quelli dell’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che non può applicarsi la maggiorazione del comma 4 quando il militare non raggiunge l’età anagrafica né l’anzianità contributiva richieste.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, già in servizio presso un Centro informatico amministrativo nazionale, veniva posto in congedo il 16 settembre 2005 per perdita del grado per rimozione. Riconosciutagli una pensione privilegiata tabellare di ottava categoria, il trattamento veniva liquidato dall’Amministrazione nella misura del 30% della base pensionabile, in applicazione dell’art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973.
Il militare adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana chiedendo il ricalcolo della pensione secondo il criterio più favorevole tra le due modalità di calcolo e invocando l’applicazione dell’art. 67, comma 4. La Sezione accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo con opzione per il trattamento più favorevole. Avverso tale pronuncia proponevano appello la Guardia di Finanza, in via principale, e il militare, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Riuniti gli appelli, la Corte affronta il primo motivo dell’Amministrazione, che contesta l’applicazione dell’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per l’individuazione dei requisiti della pensione normale. Il Collegio condivide la censura: in caso di cessazione anticipata dal servizio, diversa dal collocamento in congedo per inabilità fisica, i requisiti non sono più quelli del comma 3 dell’art. 52, ma quelli fissati dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 59, comma 6, tabella D, legge n. 449/1997.
La Corte ricostruisce il quadro dei requisiti alternativi: il raggiungimento della massima anzianità contributiva con età anagrafica fissata dalla tabella B, oppure l’età anagrafica di 57 anni con un’anzianità contributiva di 35 anni, ovvero il solo requisito contributivo di 40 anni. Alla data del congedo il militare aveva 44 anni di età e un’anzianità utile di 25 anni e 8 mesi: non possedeva dunque alcuno dei requisiti previsti, difettando sia del profilo anagrafico sia di quello contributivo.
Il Collegio richiama la sentenza n. 2/2005/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, secondo cui il dipendente che abbia raggiunto l’anzianità minima per la pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione ha diritto alla sola pensione privilegiata, che assorbe e integra l’importo della pensione normale. La pensione privilegiata ordinaria implica sempre la cessazione del rapporto per inabilità permanente al servizio.
Ne deriva che, non essendo il militare in possesso dei requisiti per la pensione normale, non poteva trovare applicazione la maggiorazione del comma 4 dell’art. 67. Correttamente l’Amministrazione aveva liquidato il trattamento nel 30% della base pensionabile, col beneficio del comma 3. Il primo giudice ha errato nel ritenere operante il comma 4.
Quanto all’appello incidentale, la Corte ne dispone il rigetto. La censura sulla mancata applicazione delle maggiorazioni di un anno ogni cinque di servizio, che avrebbe consentito di superare il limite dei quindici anni, è infondata: il sistema di calcolo della pensione privilegiata di cui al comma 2 dell’art. 67 non contempla una quota retributiva proporzionale agli anni di servizio svolti entro il 31 dicembre 1995 e non consente l’applicazione dell’art. 54. Senza la pretesa maggiorazione non ricorrono i presupposti per l’applicazione di tale disposizione. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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