Rendicontazione fittizia di spese del personale e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 384 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici, la fraudolenta rendicontazione di spese del personale non effettivamente e definitivamente sostenute integra danno erariale certo, concreto ed attuale, imputabile a titolo di dolo al rappresentante legale e, per immedesimazione organica, all’ente attuatore. La condotta fraudolenta, per le sue concrete modalità, configura occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 20/1994, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla piena scoperta del danno e non dall’erogazione dei contributi. Non integra invece prova sufficiente del danno la sola circostanza che la spesa sia stata pagata con carte intestate ad altri progetti, in difetto di una disciplina espressa che imponga un conto unico dedicato.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha citato in giudizio il rappresentante legale di una società cooperativa sociale e la stessa cooperativa, in qualità di ente attuatore, per sentirli condannare in solido al risarcimento di un danno erariale di circa euro 392.000, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di dolo.

Il danno riguardava la gestione di un progetto di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, finanziato con contributi statali gravanti sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, nel periodo dal 2017 al 2020. La Procura contestava la rendicontazione di spese del personale non effettivamente pagate e di acquisti di beni e servizi estranei alle finalità progettuali. L’attività contabile traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, a sua volta collegata a un procedimento penale. Entrambi i convenuti eccepivano la prescrizione del credito per le annualità più risalenti e contestavano nel merito le due voci di danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. I convenuti assumevano che il dies a quo coincidesse con l’erogazione materiale dei contributi, escludendo ogni occultamento. La Corte ritiene l’eccezione manifestamente infondata: la contestazione attorea si fonda su una rendicontazione fraudolenta di spese non sostenute, illecito che reca in sé la sussistenza di un occultamento doloso non disvelabile dai controlli amministrativi di primo e secondo livello, tanto che sono state necessarie più penetranti indagini penali.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 20/1994, il termine quinquennale decorre dalla piena scoperta del danno e non dal momento in cui esso è stato cagionato. Nel caso concreto la piena scoperta coincide con la notizia di danno trasmessa dalla Compagnia della Guardia di Finanza, acquisita dalla Procura regionale, cui ha fatto seguito la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio. Poiché l’invito a dedurre è stato notificato nel giugno 2023, nessuna prescrizione quinquennale era maturata.

Nel merito, la Corte accoglie la prima voce di danno, pari a euro 294.141,15. La convenzione stipulata tra il Comune titolare del progetto e la cooperativa imponeva a quest’ultima di assicurare una corretta gestione e di esibire i riscontri dei pagamenti retributivi. Il Collegio rileva che l’art. 10 agosto 2016 e il Manuale unico di rendicontazione ammettono a finanziamento solo la spesa effettivamente sostenuta, attestata da regolare documentazione di pagamento.

Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge un articolato sistema fraudolento, riconducibile a più tipologie di artifizi: bonifici di pagamento di retribuzioni arretrate seguiti da bonifici di ritorno dei lavoratori e dall’emissione di assegni post-datati, così da far apparire il pagamento di somme non definitivamente corrisposte; rendicontazione di retribuzioni di dipendenti impiegati in altri progetti o per periodi inferiori a quelli dichiarati; registrazione di pagamenti in contante smentiti dai lavoratori; rendicontazione di retribuzioni di dipendenti di altre società del gruppo. La Corte esclude che i versamenti dei lavoratori possano ricondursi all’aumento di capitale deliberato anni prima, rilevando che la scheda contabile prodotta non reca versamenti per il periodo dei fatti di causa.

Le condotte, gravi, precise e concordanti, integrano pertanto un danno erariale certo per euro 294.141,15, imputabile a titolo di dolo al rappresentante legale e, per immedesimazione organica, alla società, asservita alla volontà del suo unico dominus. La Corte rigetta invece la seconda voce, pari a euro 97.986,26: la sola circostanza che le spese siano state pagate con carte intestate ad altri progetti non prova la loro non inerenza, in assenza di una disciplina espressa che imponesse un conto unico dedicato al progetto. I convenuti sono quindi condannati in solido al pagamento di euro 294.141,15, oltre rivalutazione e interessi legali, e delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *