Controlli interni enti locali: report formalizzati e campionamenti statistici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 250 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. I report prodotti dagli organi di controllo interno devono essere formalizzati mediante atti dell’Amministrazione e trasmessi agli organi competenti, secondo le indicazioni delle Linee guida della Sezione delle Autonomie, affinché producano effetti sul piano organizzativo e decisionale. Il campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità deve fondarsi su criteri statistici affidabili e non su semplice estrazione casuale o empirica. La mancata trasmissione del Referto del controllo di gestione, prescritto dall’art. 198-bis del TUEL, costituisce inadempimento, ancorché tardivamente sanato.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari trasmessi dal Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023. L’istruttoria si è completata con il riscontro fornito dall’Ente alla nota della Sezione, giudicato puntuale ed esaustivo.

Pur non rilevando particolari criticità, l’analisi ha fatto emergere alcuni elementi di debolezza operativa e metodologica. È così avviata la verifica delle modalità con cui l’Amministrazione ha dato attuazione agli adempimenti previsti dalle Linee guida e dal TUEL.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/2012, che impone agli enti di redigere una relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Il Referto, strutturato secondo le Linee guida della Sezione delle Autonomie, completa il controllo svolto ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e porta a conoscenza della Sezione le irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.

Sul primo versante, la Sezione rileva che nel 2023 non erano stati prodotti report e che, negli anni esaminati, il numero di report ufficializzati con atti formali è inferiore a quello prodotto. Il Collegio richiama l’Ente al rispetto delle Linee guida, secondo cui i report, una volta formalizzati, vanno trasmessi agli organi competenti per produrre effetti organizzativi e decisionali.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, il metodo di campionamento adottato prevede un’estrazione casuale e semplice, in contrasto con le indicazioni delle Linee guida che suggeriscono metodi fondati su criteri statistici e non su sistemi empirici. L’Ente ha illustrato il proprio Regolamento comunale, che seleziona un campione del 5 per cento degli atti e consente al Segretario Generale di disporre controlli su singoli atti; nel periodo considerato nessun Segretario ha esercitato tale facoltà. La Sezione invita l’Ente a valutare continuativamente l’efficacia dei controlli e rimarca l’importanza della restituzione degli esiti ai responsabili dei servizi, momento essenziale in cui le correzioni si attuano.

Sul controllo di gestione, il Collegio rileva che i Referti per gli esercizi 2022 e 2023 non erano stati inviati; l’Ente li ha trasmessi solo a seguito della richiesta istruttoria, adempiendo con grande ritardo a quanto prescritto dall’art. 198-bis del TUEL. La Sezione raccomanda il rispetto dell’adempimento in conformità al dettato normativo.

In esito, la Corte invita l’Amministrazione a prestare attenzione alle criticità segnalate, disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e all’Organo di revisione, nonché la comunicazione della presa d’atto consiliare entro sessanta giorni e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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