Pensione di reversibilità al figlio inabile maggiorenne a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 582 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile del pensionato deceduto presuppone la contemporanea sussistenza di due requisiti distinti, entrambi da accertare con riferimento al momento della morte del dante causa: la inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e la cosiddetta vivenza a carico del genitore. L’assenza anche di uno solo dei requisiti impedisce il riconoscimento del beneficio. L’accertamento del requisito sanitario integra una questione di natura squisitamente tecnica, che il giudice può devolvere a un parere medico-legale; ove tale parere sia adeguatamente motivato e sorretto da rigore logico-scientifico, il giudice può condividerlo e fondarvi il rigetto della domanda, escludendo ulteriori approfondimenti istruttori.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne del pensionato deceduto, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 22 l. n. 903 del 1965, sostenendo di essere affetta da plurime infermità tali da renderla, già alla data del decesso del genitore, totalmente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, nonché di essere nubile, priva di reddito e mantenuta in modo regolare e costante dal padre, come attestato da atto di notorietà.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito che la ricorrente non aveva dimostrato né l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al momento della morte del dante causa, né la vivenza a carico, il cui onere probatorio incombe sulla parte ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice, ravvisata la necessità di un approfondimento tecnico, ha disposto parere medico-legale all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 82 d.P.R. n. 1092 del 1973 subordina il beneficio alla contemporanea sussistenza di due ulteriori requisiti che, ex art. 86 del medesimo d.P.R., devono sussistere al momento della morte del pensionato: l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell’orfano maggiorenne e la vivenza a carico del genitore deceduto, consistente nell’essere conviventi a carico o nullatenenti secondo le condizioni fissate dall’art. 85.

Il giudice richiama altresì l’art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, come sostituito dall’art. 22 l. n. 903 del 1965, che riconosce la pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, e l’art. 8 l. n. 222 del 1984, che ha precisato i presupposti dell’inabilità nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995 ha esteso il regime della reversibilità dell’a.g.o. ai familiari dei dipendenti pubblici.

Da tale assetto la Corte deduce che l’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’impossibilità di riconoscere il beneficio. Nel caso concreto difetta il requisito sanitario. L’assenza dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è stata accertata all’esito della CTU medico-legale richiesta all’U.M.L. del Ministero della Salute, secondo cui la situazione clinica della ricorrente coeva al decesso del padre non mostrava un quadro comportante l’inabilità, non essendo in essere una condizione che, per infermità o difetto fisico o mentale, la ponesse nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il parere, reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente e con l’ausilio di consulenza specialistica, è giudicato adeguatamente motivato, anche con riguardo alle osservazioni del consulente di parte, e viene condiviso per il rigore logico-scientifico espresso, oltre che per l’avvenuta ammissione della parte di aver svolto attività lavorativa e di essere in grado all’epoca del decesso di svolgere attività lavorative. Ne consegue l’infondatezza della pretesa pensionistica e il rigetto della richiesta di ulteriori chiarimenti al CTU. Il ricorso è respinto; le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 a favore dell’INPS, con nulla per le spese della sentenza attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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