Piani di riequilibrio: integrazione con ius superveniens e poteri delle Sezioni riunite (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 1 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo non può rifiutare di concedere all’ente locale un congruo termine per individuare una fonte di finanziamento alternativa al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL, quando la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale utilizzo abbia inciso su un elemento centrale del Piano di riequilibrio. Il giudizio in unico grado davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione ha ad oggetto il rapporto sostanziale, non la deliberazione della Sezione regionale, e impone di valutare fatti e sopravvenienze normative verificatesi nel corso del procedimento, in una visione dinamica dell’equilibrio di bilancio. L’integrazione del Piano consentita dallo ius superveniens può eccedere la mera sostituzione delle risorse, ma non può tramutarsi in una inammissibile rimodulazione. Spetta alle Sezioni riunite accertare in via preliminare la natura integrativa dell’intervento e, solo a seguire, la sostenibilità del Piano così come integrato.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva adottato nel 2019 un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, poi riformulato nel 2022, fondando la copertura dei debiti fuori bilancio e del disavanzo anche sulle risorse del Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL. Con deliberazione n. 150/2024/PRSP la Sezione di controllo per la Regione siciliana non aveva approvato il Piano, rilevando la mancanza dei bilanci di previsione, difformità nella quantificazione del disavanzo, l’assenza di fonti alternative al Fondo e criticità di cassa.
Il Comune ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, lamentando in via principale che non gli fosse stato concesso un termine per rivedere il Piano alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023, che aveva precluso l’utilizzo delle anticipazioni del Fondo. Con ordinanza n. 7/2025/EL le Sezioni riunite hanno concesso sei mesi per integrare il Piano con le risorse dello ius superveniens, in particolare con il contributo straordinario regionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno anzitutto affermato che il giudizio di unico grado non ha ad oggetto la deliberazione della Sezione regionale, ma il rapporto sostanziale espresso dai saldi del Piano. Ne deriva la possibilità e il dovere di valutare fatti e sopravvenienze normative verificatisi dopo la decisione impugnata, secondo la regola della doppia perimetrazione elaborata dalla giurisprudenza contabile.
La Corte costituzionale n. 224/2023, dichiarando l’illegittimità dell’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133/2014 nella parte in cui non prevedeva il solo utilizzo a titolo di cassa delle risorse del Fondo di rotazione, aveva imposto agli enti l’adozione di misure correttive. Il giudice delle leggi aveva chiarito che è sufficiente ridefinire correttamente le espressioni finanziarie patologiche, senza riapprovare i bilanci pregressi, nel rispetto del principio dell’equilibrio dinamico.
Su questa base la Sezione regionale era tenuta a approfondire ogni aspetto necessario a verificare la sostenibilità del Piano e a concedere un congruo termine per reperire una fonte di finanziamento alternativa. Il rifiuto opposto dall’Ente locale risulta illegittimo, poiché le risorse del Fondo costituivano un elemento portante del Piano. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento degli altri.
L’annullamento per vizio procedurale impone però alle Sezioni riunite di esaminare nel merito il Piano integrato, attesa l’unitarietà delle funzioni della Corte dei conti e ragioni di economia processuale. La Corte distingue le due componenti del Piano: le risorse finanziarie, fungibili, e le operazioni economiche, a carattere peculiare, la cui evoluzione temporale incide sulla valutazione prognostica. Spetta quindi al collegio accertare preliminarmente se la delibera consiliare di rimodulazione costituisca vera integrazione e non inammissibile rimodulazione, e solo dopo pronunciarsi sull’approvazione. Con separata ordinanza sono disposti gli incombenti istruttori.
Nota della Redazione
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