Assenteismo e danno erariale: responsabilità del dipendente di azienda speciale camerale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 23 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti dell’azienda speciale della Camera di commercio, in quanto organismo strumentale che persegue finalità pubbliche e impiega risorse prevalentemente pubbliche, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 580/1993, come sostituito dal d.lgs. n. 23/2010. Il rispetto dell’orario di servizio costituisce elemento essenziale del sinallagma contrattuale, essendo la prestazione lavorativa il parametro al quale è commisurato il compenso. Ne consegue che la dolosa attestazione di una presenza in servizio non corrispondente al reale impegno lavorativo configura, oltre alla responsabilità disciplinare e penale, la responsabilità contabile per danno erariale, pari almeno alla retribuzione indebitamente corrisposta nei periodi di mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una dipendente del Centro Servizi per le Imprese di Cagliari, azienda speciale della Camera di commercio, chiedendone la condanna al pagamento di euro 4.633,38, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a condotte di assenteismo realizzate tra dicembre 2014 e novembre 2017.

Secondo la contestazione, la dipendente aveva attestato mediante badge marcatempo la propria presenza in ufficio pur essendo ingiustificatamente assente dal posto di lavoro, percependo così l’intera retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale. La convenuta, rimasta contumace, non ha contestato i fatti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando la sentenza n. 133/2018 della stessa Sezione Sardegna e la sentenza n. 55/2018 della Sezione II Centrale d’Appello, la Corte conferma la sussistenza della propria giurisdizione contabile. L’azienda speciale è qualificata organismo strumentale della Camera di commercio, con finalità pubbliche e risorse prevalentemente pubbliche: la condizione soggettiva necessaria per l’azione erariale è dunque integrata.

Constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte dichiara la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Nel merito, la pretesa risarcitoria è ritenuta fondata.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, la materia dell’orario è disciplinata dall’art. 22 della legge n. 724/1994, che impone l’accertamento dell’orario di lavoro mediante forme di controllo obiettivo e automatizzato. Le direttive della Funzione Pubblica richiamate hanno ribadito che l’osservanza dell’orario è obbligo essenziale del dipendente e che i sistemi automatici determinano direttamente la retribuzione.

La Corte richiama poi il d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, che prevede sanzioni disciplinari (art. 55-quater) e penali (art. 55-quinquies, comma 1) per la falsa attestazione della presenza, con obbligo di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione, oltre al danno d’immagine.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza — osservazione, pedinamento e riscontro tra gli orari di utilizzo delle carte di pagamento e le registrazioni nei fogli di rilevazione automatica — hanno dimostrato le assenze arbitrarie e non autorizzate. La reiterazione delle condotte e la piena consapevolezza dell’illiceità dimostrano il dolo. Il danno patrimoniale è liquidato in euro 4.633,38, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali. La soccombenza comporta la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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