Partecipazioni societarie e consortili nel conto giudiziale del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 47 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario dei titoli e delle partecipazioni di un ente locale è tenuto a rappresentare in modo completo, veritiero e attendibile il perimetro partecipativo affidato alla sua gestione. Il conto giudiziale non può limitarsi a indicazioni formali o nominalistiche, ma deve riflettere la consistenza economico-patrimoniale dei beni e le sue variazioni nel corso dell’esercizio. L’omessa indicazione di partecipazioni in organismi diversi dalle società di capitali — quali consorzi e enti di governo del servizio idrico integrato — incide sulla completezza e sull’attendibilità della rappresentazione contabile e ne impone la declaratoria di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. cont. La coincidenza tra agente contabile e soggetto che ha parificato il conto integra al più un’irregolarità, non idonea a determinare l’improcedibilità del giudizio.
Il Fatto
Con relazione il Magistrato istruttore ha sottoposto al giudizio della Sezione il conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune, per l’esercizio 2021. All’esito dell’istruttoria è emersa l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati.
L’agente contabile, con memoria, ha precisato che il conto presentato non espone le partecipazioni detenute in organismi diversi dalle società di capitali e si è rimesso alle valutazioni della Corte, prendendo atto delle osservazioni contenute nella relazione di deferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda anzitutto la funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. cod. giust. cont.: non una mera verifica documentale, ma l’accertamento della veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. La regola assume rilievo particolare per le partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell’ente possono variare anche in modo significativo nel corso dell’esercizio.
Sul piano normativo, i titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924. L’agente è quindi tenuto a rendere conto non solo della materiale disponibilità dei beni, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. Il conto deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall’ente, senza ridursi a indicazioni formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020).
In via preliminare, il Collegio non accoglie la richiesta di improcedibilità del conto formulata dal Requirente, fondata sulla coincidenza tra l’agente contabile e il soggetto che ha provveduto alla parifica. Tale circostanza, determinata dal subentro dell’agente in corso d’anno nella posizione di responsabile economico-finanziario, integra al più un’irregolarità, non idonea a incidere sulla validità del deposito né a determinare l’improcedibilità del giudizio.
Nel merito, dall’attività istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato alcune partecipazioni sussistenti nel 2021, dalle quali discendevano per il Comune diritti di natura amministrativa e patrimoniale. In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione a un consorzio idrico, la cui adesione comporta diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi sociali, oltre a obblighi finanziari proporzionati alle quote. Parimenti non risulta indicata la partecipazione a un ente di governo del servizio idrico integrato, istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, cui sono state trasferite le competenze della soppressa Autorità d’Ambito.
Le omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’ente (Sez. giur. Veneto, n. 113/2025). L’esame è stato condotto su dati pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto e negli allegati, restando demandata all’ente la valutazione su eventuali ulteriori partecipazioni, sul raccordo con le scritture patrimoniali e sullo svolgimento delle verifiche di revisione di cui all’art. 139 cod. giust. cont. Il conto è pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. cont., con esonero dal provvedere sulle spese in assenza di condanna dell’agente.
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Nota della Redazione
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