Consegnatario per debito di vigilanza escluso dalla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 275 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito ricorre solo quando la gestione assuma i connotati tipici della cassa o del magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sull’uso dei beni assegnati alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto instaurato nei suoi confronti e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente del Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2019. Il conto riguardava esclusivamente beni mobili di pertinenza comunale, da utilizzare in modo durevole presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dello stesso.
Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubitava della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale depositava conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia è qualificabile agente contabile ed è obbligato alla resa del conto giudiziale; il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo e non vi è tenuto.
L’elemento distintivo risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in tal caso i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il debito di custodia investe dunque soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, tra cui la Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, la Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e le pronunce della Sezione piemontese n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023. Nel caso esaminato non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, stante la natura eterogenea e durevole degli stessi e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale, con restituzione del conto all’amministrazione e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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