Nessuna responsabilità erariale del dirigente per reiterazione illegittima di contratti a termine (Corte dei Conti Sez. I App. n. 245 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, poi dichiarata illegittima dal giudice del lavoro, non integra di per sé, sotto forma di danno indiretto, la responsabilità amministrativa del dirigente che li abbia sottoscritti. I profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità erariale delle condotte, senza alcun automatismo tra invalidità dell’atto e riflessi risarcitori in capo alla persona fisica. Il grado di colpa associabile alla condotta si attenua fortemente, restando al di sotto della soglia della colpa grave, quando la disciplina applicabile all’epoca dei fatti non era lineare e la reiterazione si fondava su selezioni pubbliche e graduatorie di idonei. L’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 impone il recupero delle somme pagate a titolo risarcitorio solo se la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’ipotesi di danno indiretto conseguente alla sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino, in sede civile, ha riconosciuto l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra il 2006 e il 2010 tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e una dipendente, condannando l’Ente al risarcimento di euro 9.309,50.
La Procura regionale ha addebitato tale importo, per l’intero, alla dirigente che all’epoca reggeva la struttura regionale competente e aveva sottoscritto i contratti dichiarati illegittimi. La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver ridotto la pretesa a euro 7.204,62 al netto delle ritenute erariali e applicato una diminuzione del 25% in esercizio del potere riduttivo, ha accolto parzialmente la domanda per euro 5.403,37. La condannata ha proposto appello, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma invocata dalla Procura, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza della responsabilità e la non corretta quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello muove dal rilievo che l’indirizzo giurisprudenziale è ormai pacifico nel senso che i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità erariale delle condotte. Non è ammissibile, quindi, alcun automatismo tra l’illegittimità degli atti e i riflessi erariali delle condotte serbate dalle persone fisiche che hanno concorso ad adottarli.
Tale principio, secondo la Corte, va attualizzato e specificato in ragione dei peculiari connotati dell’agire pubblico portato all’attenzione del giudice contabile. Nel caso concreto, la connotazione abusiva dei reiterati conferimenti a termine, pur idonea a generare a beneficio del lavoratore la tutela risarcitoria del danno comunitario, non può produrre di per sé la responsabilità della dirigente. Il grado di colpa si attenua, contestualizzando la condotta, al di sotto della soglia della gravità.
Assume rilievo, innanzitutto, la non linearità della disciplina vigente all’epoca: l’intreccio tra la regolamentazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le norme regionali sui contratti a termine e il progressivo consolidamento dei principi eurounitari rendeva tutt’altro che agevole individuare la corretta soluzione gestoria.
In secondo luogo, i contratti dichiarati illegittimi furono stipulati attingendo a graduatorie di idonei formate all’esito di selezioni pubbliche per titoli ed esami. La sequenza selezione pubblica, graduatoria di merito e contratto temporaneo poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione che una nuova selezione sterilizzasse gli effetti dei precedenti rapporti. Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, pur successivo ai fatti, conferma la non univocità del quadro interpretativo dell’epoca.
Contribuisce ad attenuare la colpa il fatto che la quantificazione del danno è emersa solo all’esito di un lungo contenzioso, sviluppatosi in più gradi di giudizio, con soluzioni interpretative consolidate quando la dirigente non ricopriva più l’incarico. Sul piano probatorio, i generici richiami al parere positivo del suo ufficio non bastano a fondare la consapevolezza della palese illiceità della condotta. La necessità del dolo o della colpa grave è del resto confermata dal testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Esclusa la colpa grave, per l’assenza di una palese violazione dei doveri di prudenza e diligenza, ogni ulteriore profilo resta assorbito. La Corte accoglie l’appello e dispone l’integrale compensazione delle spese, in ragione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Nota della Redazione
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