Indebito pensionistico e legittimo affidamento del percettore in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 132 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dalla riliquidazione del trattamento provvisorio, il diritto-dovere dell’amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate non dovute incontra il limite del legittimo affidamento del percettore in buona fede. Tale affidamento, opponibile in sede amministrativa e giurisdizionale, va accertato attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, valutato anche in rapporto agli stessi termini procedimentali e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio; il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari per la liquidazione definitiva. Quando l’affidamento si è consolidato, la pretesa restitutoria è irripetibile e l’istituto previdenziale è tenuto alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la decisione con cui l’INPS gli contestava un indebito di complessivi euro 16.234,39, maturato per aver percepito un trattamento pensionistico superiore a quello dovuto a seguito della rideterminazione della pensione da provvisoria a definitiva. Il ricorrente aveva rappresentato di aver ottenuto, a decorrere dal febbraio 2017, la pensione ordinaria diretta di vecchiaia, dapprima liquidata con il sistema misto e poi sostituita con un provvedimento che la computava secondo il sistema retributivo, con espressa qualificazione della liquidazione come provvisoria.
Dopo oltre sette anni l’istituto ha contestato l’indebito. Il ricorrente ha proposto istanza al Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica, rimasta senza esito, e ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma e la restituzione di quanto trattenuto. L’INPS, costituendosi, ha rivendicato la correttezza del proprio operato e la legittimità della ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., concludendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la legittimità del provvedimento di recupero emesso dall’istituto previdenziale e l’eccezione di irripetibilità delle somme avanzata dal ricorrente. Il giudice richiama i principi consolidati della giurisprudenza contabile, a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 7/2007/QM e dalle successive n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n. 2/2012/QM.
In particolare, il collegio valorizza il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite n. 2/2012/QM: lo spirare dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento definitivo non priva l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero, ma sussiste un affidamento del percettore in buona fede che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato. Tale affidamento si individua attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi per la liquidazione definitiva.
La Corte rileva che il soggetto pubblico che intenda agire verso il pensionato deve tenere conto dell’interesse di quest’ultimo alla conservazione del vantaggio conseguito in buona fede, tanto più se consolidatosi per un significativo lasso temporale. Occorre verificare che non siano in gioco situazioni giuridiche consolidate, la cui lesione determinerebbe una turbativa dell’ordine giuridico più grave di quella cagionata dalla persistenza dell’atto viziato, come affermato dalla Sezione giurisdizionale Lazio n. 505/2011.
Nel caso concreto, l’istituto ha lasciato decorrere un considerevole lasso di tempo prima di comunicare il provvedimento di recupero, mentre il ricorrente non ha avuto alcun ruolo negli errori di calcolo e ha tentato di interloquire con l’amministrazione, invocando tutela davanti al Comitato di Vigilanza. Sussistono pertanto tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza perché trovi ingresso il principio del legittimo affidamento, con conseguente declaratoria di irripetibilità.
La Corte accoglie quindi il ricorso e condanna l’istituto alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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