Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 272 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, l’obbligo di resa del conto giudiziale posto a carico del consegnatario di beni mobili dell’ente locale presuppone l’accertamento, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. In mancanza di tale gestione, la mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei destinati all’uso durevole delle articolazioni dell’Ente integra un semplice debito di vigilanza e impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di conto iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale piemontese nei confronti di un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale riguarda esclusivamente beni mobili in uso presso le diverse articolazioni comunali, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate nell’ottobre 2024, chiede la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concorda con la richiesta di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine tra le due figure di consegnatario nella natura della gestione affidata. Solo la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali, determina movimenti in carico e scarico che configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito e, quindi, un vero e proprio debito di custodia.

Da tale premessa discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, pur nell’ambito degli Enti locali i cui dipendenti restano soggetti al d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni amministrative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non obbligato alla resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata nella sentenza e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino inducono a qualificare l’atto come mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale comunale.

Ne consegue che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021 e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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