Passaggio di consegne tra consegnatari e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 223 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e consegnatario subentrante, pur se redatto in forma sintetica e non del tutto aderente alle prescrizioni di legge, non preclude il discarico dell’agente contabile quando sia comunque idoneo ad assicurare le finalità perseguite dalle norme, cioè la rituale consegna della gestione al subentrante e l’accertamento della consistenza dei beni. L’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002 impone che del passaggio sia redatto apposito verbale con atto dell’eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in precario uso o mancanti. Le disposizioni in materia, richiamate anche dagli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1924, hanno la funzione di delimitare le gestioni contabili di ciascun agente e di consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. La mancanza di un regolare passaggio di consegne determina la responsabilità contabile solidale dei due agenti, per la confusione di gestione che ne deriva. Il conto è approvato quando, sotto il profilo formale e sostanziale, risulti idoneo a rappresentare le risultanze della gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un Ispettorato territoriale del Lavoro, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel luglio 2024, segnalava alcune criticità: nel corso dell’esercizio si era verificato un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante e il relativo verbale risultava redatto in forma sintetica, privo del registro dei buoni di carico e scarico e carente del controllo sulla regolarità delle scritture contabili.
Proprio tali criticità inducevano il magistrato a ritenere necessaria l’iscrizione a ruolo di udienza del conto, pur riconoscendo che il prospetto era sostanzialmente idoneo a rappresentare i risultati della gestione. L’Amministrazione interveniva depositando memoria, nella quale rivendicava la propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile e sosteneva la regolarità del conto, chiedendo il discarico dell’agente e l’archiviazione. L’agente contabile non presentava memorie. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il conto sotto il duplice profilo formale e sostanziale. Sotto il primo aspetto, ha rilevato che il conto era debitamente parificato e corredato dal visto di regolarità amministrativa e contabile del Direttore della Ragioneria territoriale competente. Sotto il secondo, ha confermato che il conto era idoneo a rappresentare le risultanze della gestione secondo l’art. 140, comma 2, c.g.c., come già segnalato dallo stesso magistrato istruttore. Non ha quindi ravvisato irregolarità rilevanti ai fini della corretta gestione contabile e ha disposto il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c..
Il nucleo argomentativo riguarda il verbale di passaggio di consegne. La Corte ha richiamato l’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, che disciplina il passaggio dei beni in caso di cambiamento del consegnatario sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture, prevedendo che della consegna sia redatto apposito verbale con atto dell’eseguita ricognizione, con evidenziazione dei beni in precario uso o mancanti e segnalazione alla Procura regionale in quest’ultimo caso.
Le disposizioni di legge in materia, ha osservato il Collegio, richiamando anche gli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1924, hanno anzitutto la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità. È interesse degli stessi agenti evitare confusioni di gestione e tracciare il passaggio con idonea documentazione, dalla quale risultino la descrizione dei beni, la verifica dello stato di conservazione, la data di consegna e l’identificazione del consegnatario e del ricevente.
La Corte ha poi ricordato che, ove il passaggio di consegne non vi sia stato, la giurisprudenza contabile afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, perché alla gestione di diritto del precedente si affianca quella del successore, con confusione di gestione tra i due rapporti. Correlativamente, l’adempimento richiede l’intervento di un terzo rappresentante dell’Amministrazione, tenuto a riscontrare fattivamente la correttezza dei dati indicati nel verbale e non a prendere atto solo formalmente di quanto risulti da documentazione ulteriore e diversa.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che, seppur redatto in forma sintetica e non del tutto aderente alle prescrizioni, il verbale fosse in grado di assicurare entrambe le finalità perseguite dalle norme: la rituale consegna della gestione al subentrante e l’accertamento della consistenza dei beni. Dal verbale, sottoscritto anche da un rappresentante dell’Amministrazione, era infatti possibile evincere la natura dei beni, la loro consistenza e la corrispondenza alle scritture inventariali già trasmesse. Il conto è stato perciò approvato con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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